CGdS in funzione di ACGS 29 maggio 2014
 F.C. Parma/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Torino F.C.

Diniego licenze UEFA – scusabilità dell’errore – natura decadenziale dei termini

Il Manuale UEFA costituisce norma “ad hoc” inderogabile e non annullabile né modificabile né integrabile in alcuna parte, se non ad opera della stessa UEFA che ne ha la titolarità e responsabilità. I criteri contenuti nel “Manuale” ai fini della abilitazione – costituita dalla Licenza UEFA alle squadre che abbiano ottenuto un determinato piazzamento nel campionato nazionale – sono criteri oggettivi e le prescrizioni in essi indicate debbono essere osservate, giacché una sola carenza o ritardo – per quelle indicate con la lettera A), cioè inderogabili – ha come automatica conseguenza l’impossibilità di concedere la Licenza UEFA.

Il diniego di Licenza UEFA non è una “sanzione”, ma ha un effetto automatico, predeterminato con chiarezza dal Manuale, della inottemperanza oggettiva a una prescrizione/requisito classificata come A) (cioè inderogabile). La scusabilità dell’errore sulla configurazione formale e documentale dei pagamenti ai calciatori, in quanto derivante da un errore dello studio di consulenza cui una società calcistica  si avvalga, non è opponibile all’Ufficio UEFA, soggetto del tutto estraneo rispetto al rapporto professionale da cui l’errore denunciato deriverebbe.

La costante giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, con cui si è più volte ribadito che la natura decadenziale dei termini per adempiere a prescrizioni inderogabili (di tipo A) esclude ogni valutazione soggettiva sulle ragioni che hanno indotto la parte interessata a non rispettare detto termine. Se ciò avvenisse, dato il “numero chiuso” delle Licenze UEFA, tale rilevanza del dato soggettivo potrebbe risultare a scapito degli altri aspiranti, che secondo regole di “par condicio” non hanno violato alcuna prescrizione sostanziale o temporale inderogabile. 3c) 

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