TAR Piemonte, sez. I, n° 478 del 2016
La prima sezione del TAR Piemonte, ai sensi dell’art. 60 del Codice del Processo Amministrativo, è stata chiamata a giudicare sul ricorso contro un provvedimento D.A.S.P.O. ex art. 6, l. 401 del 1989.
Il ricorrente, colpito dal suddetto provvedimento che lo obbligava (secondo il disposto del l’art. 6, co. 3, l. 401/1989) a presentarsi presso il Commissariato di P.S. “Madonna di Campagna”, eccepisce dinanzi al TAR tre censure: lamenta, da un lato, la carenza degli elementi essenziali e dei presupposti di necessità e urgenza con specifico riguardo all’obbligo di presentarsi presso il suddetto Commissariato; dall’altro lato, l’illegittimità del provvedimento D.A.S.P.O. per mancato rispetto del principio di proporzionalità.
Il TAR Piemonte delinea una distinzione del contenuto dell’unico provvedimento del Questore della Provincia di Torino. Per ciò che riguarda l’interdizione, non risulta violato il principio di proporzionalità, in quanto il ricorrente (oltre ad aver violato un precedente provvedimento D.A.S.P.O.) è stato colpito dall’ordinanza proprio perché quest’ultima ha come finalità la tutela della pubblica sicurezza.
Invece, circa l’obbligo di presentarsi presso il Commissariato, essendo atto che incide sulla libertà personale del destinatario, impone l’applicazione dell’art. 13 della Costituzione ed è sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario per ciò che attiene al vaglio della sua legittimità (nello specifico, avverso lo stesso può essere proposto ricorso per Cassazione) e alla convalida del G.I.P., entro le successive quarantotto ore dall’adozione del provvedimento, su richiesta del Pubblico Ministero.
In sostanza, il TAR Piemonte ha tracciato i limiti della propria giurisdizione per i ricorsi contro un provvedimento D.A.S.P.O., riconoscendola per il provvedimento interdittivo e declinandola per l’obbligo di presentarsi in Commissariato in quanto atto che richiede, ai sensi dell’art. 6, co. 3, l. 401/1989, la convalida del giudice ordinario.