TAR Lazio Latina, 26 maggio 2018, n. 286. "Sicurezza pubblica - DASPO"
Titolo |
SICUREZZA PUBBLICA - DASPO (Serie B – Campionato 2016/2017) FROSINONE/BENEVENTO |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 26 maggio 2018, n. 286 – Dott. Antonio Vinciguerra (Presidente), dott. Antonio Massimo Marra (Consigliere – Estensore), Dott. Valerio Torano (Consigliere) |
Massima |
Il provvedimento del Questore, che dispone nei confronti del soggetto individuato il (DASPO) divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono gli incontri di calcio, ex art 6, l.401 del 1989, è illegittimo se dai fotogrammi rilevati non si evince con inconfutabile certezza l’identità del soggetto che ha provveduto materialmente all’accensione del fumogeno. In tale ipotesi, il provvedimento risulta essere frutto di supposizioni e non di evidenze certe. |
Keywords |
SPORT – DASPO – SICUREZZA PUBBLICA |
Commento |
Il T.A.R. LAZIO, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), con sentenza n. 286 del 2018, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. A.F. avverso e per l’annullamento dell’ordinanza n. 7/2017 con cui il Questure di Frosinone ha disposto nei suoi confronti il divieto “…di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi ove di disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico amichevole…per la durata di due anni”. Il predetto provvedimento è stato adottato sulla base di accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria dai quali sarebbe emerso che il ricorrente aveva acceso, durante la partita, un fumogeno, creando pericolo all’incolumità delle persone presenti. Inoltre, nell’ordinanza si dà, altresì, atto che “tale comportamento è stato oggetto di ripresa video registrata dal sistema di video sorveglianza installato presso lo stadio”. Ebbene, secondo la tesi difensiva, il provvedimento impugnato risulta viziato da travisamento dei fatti e difetto di motivazione e istruttoria in quanto proprio dalla visione del CD depositato in atti emerge una scarsa qualità delle immagini e dei filmati relativi all’episodio contestato che non consente di identificare con chiarezza il soggetto che ha acceso materialmente il fumogeno. Il Tribunale Amministrativo, pertanto, rilevata la fondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente, accoglie il ricorso, statuendo che la contestazione del fatto appare frutto di supposizioni non accompagnate da evidenze probatorie certe, quantomeno con riferimento alla contestazione relativa all’accensione del fumogeno. |
Autore |
Avv. Saverio Sicilia |
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