TAR Lazio, sez. I ter n. 6123-2017
Titolo |
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi a oggetto l'impugnazione delle decisioni emesse dal TNAS |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 28 aprile 2017, n. 6123. Dott.ssa G. Panzironi (Presidente), Dott. A. Tomassetti (Consigliere, Estensore), Dott.ssa Rita Tricarico (Consigliere) |
Massima |
Le decisioni emesse dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, competente sulle controversie aventi a oggetto la lesione di diritti disponibili, si configurano quali lodi arbitrali rituali, che possono essere impungati, sempre che la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, esclusivamente di fronte alla Corte d'Appello competente per motivi di nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., non già di fronte al giudice amministrativo. |
Keywords |
Giurisdizione amministrativa; giurisdizione ordinaria; TNAS; lodo arbitrale rituale |
Autori |
Dott. Valerio Turchini; Dott. Andrea Averardi |