Tar Lazio, ord. 23 ottobre 2018 "Format serie B (riduzione del campionato di serie B da 22 a 19) Ternana Calcio S.p.a./F.I.G.C./Lega serie B/Lega PRO"
Titolo |
FORMAT SERIE B (Riduzione del campionato di serie B da 22 a 19) TERNANA CALCIO S.P.A/ F.I.G.C./LEGA SERIE B/LEGA PRO |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
T.A.R. Lazio, sez. I ter, ord. n. 06357/2018 dep. il 23/10/2018 – Dott.ssa Germana Panzironi (Presidente), dott.ssaAnna Maria Verlengia (Consigliere), Dott.ssaFrancesca Petrucciani (Consigliere– Estensore) |
Massima |
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive), sono state devolute e riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche», con contestuale esclusione, per le stesse controversie, di «ogni competenza degli organi di giustizia sportiva». |
Keywords |
FORMAT CAMPIONATO – SERIE B DIRITTO AL RIPESCAGGIO |
Commento |
La Ternana Calcio Spa ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio contro la F.I.G.C., la Lega Professionisti Serie B e la Lega Pro per l’annullamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 22/TFN del 01.10.2018 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal club avverso alcune delibere assunte dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. Queste ultime riducevano il numero di squadre partecipanti al campionato di serie B da 22 a 19, escludendo le tre squadre da ripescare e inserendo la ricorrente nel campionato di Serie C per la stagione 2018/2019. Il Tribunale adito, dopo aver rilevato che la controversia appartenesse alla propria giurisdizione, ai sensi del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 («le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche» e, dopo aver riscontrato che il Tribunale Nazionale Federale aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Ternana Calcio considerandola non legittimata all’impugnazione di atti incidenti sull’organico del campionato (non sussistendo un esplicito diritto al ripescaggio) ha, invece, in via cautelare, ravvisato l’illegittimità della pronuncia di inammissibilità, riconoscendo in capo alle squadre interessate alla partecipazione al campionato una posizione qualificata di interesse legittimo. Ed invero, i provvedimenti impugnati, comportanti la modifica/riduzione dell’organico della Serie B da 22 (così come previsto nell’art. 49 delle NOIF) a 19 squadre,erano discostanti rispetto ai contenuti della delega conferita al Commissario, prevista invece per “tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’Assemblea ordinaria elettiva”. Inoltre, i giudici del Tar, nella pronuncia in commento,hanno, altresì, evidenziato che la riduzione dell’organico era stata adottata nel mese di agosto 2018, a pochi giorni dall’inizio del campionato, comportando così anche una modifica dell’art. 50 delle NOIF che, proprio al fine di garantire una gradualità per l’entrata in vigore di modifiche essenziali, prevedeva che ogni variazione dell’organico dei campionati potesse avere effetto soltanto decorsi due anni dalla sua introduzione. Gli interventi di modifica erano stati, altresì, adottati, in violazione degli artt. 13 e 27 dello Statuto F.I.G.C., ovvero senza aver acquisito la necessaria deliberazione preventiva delle altre Leghe sicuramente portatrici di interessi. Pertanto, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris per i dedotti profili dell’eccesso di potere e della violazione delle norme statuarie dell’ordinamento della F.I.G.C. e del periculum grave e irreparabile costituito dalla prosecuzione del campionato, il Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 6357/ del 2018, ha accolto la domanda cautelare del club, disponendo il conseguente obbligo di riesaminare i provvedimenti impugnati per le autorità competenti, alla luce del quadro normativo evidenziato. |
Autore |
Avv. Saverio Sicilia |
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