TAR Lazio, 4 maggio 2018, n. 53611. "Accesso agli atti, Lega Pro - F.G.I.C."
Titolo |
ACCESSO AGLI ATTI – LEGA PRO F.I.G.C.
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
T.A.R. Lazio, Sez. I ter, Sent. n. 53611 del 4-05-2018 Dott.ssa Germana Panzironi (Presidente), dott.ssa Rita Tricarico (Consigliere – Estensore), Dott.ssa Francesca Petrucciani (Consigliere) |
Massima |
Le Federazioni sportive - tra cui naturalmente rientra anche la F.I.G.C. - sono sottoposte all'applicazione della normativa in materia di accesso documentale, quando svolgono attività aventi valenza pubblicistica. |
Keywords |
ACCESSO AGLI ATTI – LEGA PRO |
Commento |
La società di calcio (U.V.C. S.r.l.) impugnava innanzi al TA.R. Toscana il diniego opposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro all'istanza di accesso agli atti presentata in data il 7.7.2017. In particolare, la società di calcio, retrocessa soltanto a seguito di Play-out in Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 2017/2018, apprendeva che nel corso della stagione sportiva 2016-2017 alcune tra le 20 società partecipanti al Campionato di Lega Pro erano prive di copertura assicurativa poiché avevano stipulato le relative polizze con la Società G.I., avente sede a Vaduz, in Lichtenstein, poi sottoposta a procedura fallimentare. Pertanto, con istanza di accesso agli atti richiedeva copia "della documentazione relativa al deposito della fideiussione relativa alla stagione sportiva 2016/2017 del Club A.C.R. Messina…”,“di tutta la relativa documentazione e corrispondenza trasmessa dalla Lega al Club relativamente alla sostituzione della fideiussione richiesta per la stagione 2016/2017", nonché copia della "…documentazione degli altri Club militanti nel girone C della Lega Pro relativamente alla sostituzione della fideiussione ex CU. 97/A del 13.12.2016". Nonostante l’evidente interesse dell’istante ad accedere alla documentazione, la Lega Pro negava l’accesso ai predetti documenti specificando di essere un’associazione non riconosciuta di diritto privato, non tenuta al rispetto della normativa che disciplina l’accesso agli atti, in quanto applicabile solo agli enti pubblici. La U.C.V. proponeva, pertanto, ricorso avverso il predetto diniego innanzi al T.A.R. Toscana che, con ordinanza, si dichiarava incompetente. Il giudizio veniva, quindi, riassunto innanzi al competente T.A.R. del Lazio il quale nella pronuncia in commento, rileva, ex art. 22, comma 1, lett. e), l. 241 del 1990, che, ai fini dell’accesso documentale, per “pubblica amministrazione” s’intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente all’attività di pubblico interesse e che, in virtù del combinato disposto dell’art. 15 del D. Lgs. 242 del 1999 e dell’art. 23 Statuto del Coni, le Federazioni sportive svolgono anche attività di valenza pubblicistica. In considerazione di ciò, affermano che le Federazioni sportive – tra cui rientra chiaramente la F.I.G.C. - sono sottoposte alla normativa in materia di accesso documentale. Inoltre, i giudici amministrativi, in considerazione della sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui ne ha chiesto l’accesso, statuiscono che la Lega Pro deve consentire l’accesso agli atti richiesti, in particolare quelli relativi alle polizze mancanti, alle sostituzioni delle polizze ed al pagamento dei premi. |
Autore |
Avv. Saverio Sicilia |