TAR Lazio, 23 maggio 2017, n. 6107. "Iscrizione al Campionato di Calcio di Serie B. Quali obblighi per le squadre che richiedono la licenza?"
Iscrizione al Campionato di Calcio di Serie B. Quali obblighi per le squadre che richiedono la licenza? |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
TAR Lazio, Sez. I-ter, 23 maggio 2017, n. 6107 |
Massima |
L’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento della licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di calcio di Serie B spetta alle squadre richiedenti anche nel caso in cui la certificazione della loro sussistenza sia demandata a un soggetto terzo. |
Keywords |
Licenza; LNPB; iscrizione; obblighi. |
Commento |
Durante il periodo di iscrizione per il Campionato di calcio di Serie B 2014/2015, a causa del mancato ottenimento della licenza nazionale da parte della società A.C. Siena S.p.A., il Consiglio Federale della FIGC deliberava l’integrazione dell’organico delle squadre della Serie B, precisando che le società interessate, entro il termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13.00, avrebbero dovuto documentare di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali e presentare apposita domanda di partecipazione al campionato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla FIGC, corredata da garanzia bancaria e da documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali. A seguito della presentazione della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2014/2015 e della relativa documentazione da parte dell’A.C. Pisa 1909 S.r.l., il Presidente Federale, rilevando talune criticità concernenti il valore di illuminamento verticale dello stadio Arena Garibaldi, in cui l’A.C. Pisa avrebbe dovuto disputare le proprie partite casalinghe della Stagione Sportiva 2014/2015, respingeva la domanda per l’ottenimento della licenza e, per gli effetti, integrava l’organico del Campionato di Serie B 2014/2015 con il ripescaggio del Vicenza Calcio S.p.A., che seguiva l’A.C. Pisa nella graduatoria all’uopo predisposta. Avverso tale decisione, l’A.C. Pisa presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, vedendosi, tuttavia, respinte le proprie doglianze avverso le determinazioni impugnate. In tale contesto, l’A.C. Pisa 1909 S.r.l. ha adito il TAR Lazio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del diniego della licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B 2014/2015, lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme endoassociative, nella misura in cui queste disporrebbero a carico delle società richiedenti un’obbligazione di carattere sostanziale e non formale-certificativa in merito ai requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato di Serie B, nonché l’eccesso di potere, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dei provvedimenti della FIGC e del Collegio di Garanzia del CONI, in quanto il difetto dei requisiti infrastrutturali, posto alla base del diniego della licenza, non sarebbe stato accertato né dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali. Il TAR Lazio, ritenendo che la controversia in questione rientra nella giurisdizione amministrativa in quanto afferisce all’organizzazione delle manifestazioni sportive, con immediata e diretta incidenza su contrapposti fondamentali diritti di libertà, nonché di posizioni soggettive di sicuro rilievo patrimoniale, ha respinto la domanda di risarcimento del danno di cui al ricorso dell’A.C. Pisa, non sussistendo l’illegittimità del provvedimento federale e della decisione della giustizia sportiva. Più in particolare, il Giudice amministrativo di primo grado, ritenendo che gli obblighi concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al Campionato di Serie B hanno natura formale-certificativa, ha affermato che è onere delle squadre richiedenti depositare, unitamente alla domanda di partecipazione alla competizione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti. Confermando le conclusioni del Collegio di Garanzia, il TAR Lazio ha precisato che in qualsiasi procedura competitiva la prova del possesso dei requisiti è onere del concorrente, anche nel caso in cui la lex specialis demandi ad un terzo la certificazione della loro sussistenza. In caso contrario, infatti, mancherebbe qualsiasi elemento sulla cui base gli organi competenti, ossia la Lega e la Commissione Criteri Infrastrutturali, possano verificare il rispetto dei requisiti in richiesti. |
Autore |
Enrico Spagnolello, Dottore in Giurisprudenza Andrea Sircana, Dottore in Giurisprudenza |
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