TAR Lazio, 11 ottobre 2017, n. 10171. "Nuova remissione alla Corte Costituzionale dell'art. 2, comma primo, d.l. 220/2003 - legge n. 180 del 2003
Titolo |
L.D./ CONI e F.I. NUOVA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELL’ART. 2, COMMA PRIMO, D.L. 220/2003 – LEGGE N. 180 DEL 2003 |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, ter, Ordinanza (Ud. 18-07-2017) 11 ottobre 2017, n. 10171 – Dott. Germana Panzironi (Presidente), dott. Alessandro Tommasetti (Consigliere), Dott. ssa Francesca Romano (Estensore) |
L’interpretazione della norma dell’art. 2, comma 1, lett. b, D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280 (come enunciata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 2011), presenta dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. laddove, anche ove il rimedio ripristinatorio sia ancora possibile, sottrae al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale. |
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Keywords |
SPORT – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
Commento |
L’ordinanza in commento trae origine dal ricorso con cui il Sig. L.D. (dirigente sportivo) ha adito il T.A.R. Lazio per ottenere sia l’annullamento del Provvedimento n. 14 del 2017 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della inibizione per tre anni, disposta il 5 ottobre 2016 dalla Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., che il conseguenziale risarcimento del danno causato dai predetti provvedimenti. Il tesserato rappresentava che, dopo aver proposto, in data 26 luglio 2016, impugnazione avverso la sanzione disciplinare irrogata dal Tribunale Federale Nazionale in data 20 luglio 2016, la Corte Federale d’Appello fissava udienza di trattazione in data 21 settembre 2016, senza il rispetto del termine per l’avviso di convocazione ex art. 41 C.G.S. Per tale motivo, richiedeva termine a difesa e l’udienza veniva differita al 5 ottobre 2016. In quella data veniva pronunciata la decisione, senza ormai il rispetto del termine perentorio fissato dall’art. 34 C.G.S. CONI per la conclusione del giudizio di secondo grado (“il termine per la pronuncia di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo”). Pertanto, secondo parte ricorrente, il giudizio disciplinare sarebbe dovuto essere dichiarato estinto, stante il decorso del termine di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo. Nonostante ciò, il Collegio di Garanzia, nella decisione impugnata, ha ritenuto, all’opposto, di non dover dichiarare l’estinzione del giudizio in quanto il differimento dell’udienza era avvenuto su richiesta dell’incolpato ed era, pertanto, applicabile l’art. 38, comma 5, lett. c) C.G.S., che prevede “il corso dei termini è sospeso:….c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore..”. Parte ricorrente replicava che tale ipotesi di sospensione riguardava i casi in cui l’incolpato avesse chiesto un rinvio per meri impedimenti e non i casi, come la fattispecie ad esame, ove la il rinvio fosse dovuto a causa di esigenze difensive (mancato rispetto dell’avviso di convocazione). Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente adiva il TAR Lazio chiedendo l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia, previo incidente di costituzionalità della norma di legge che preclude tale accertamento. |
Autore |
Avv. Saverio Sicilia |