TAR Campania, sez. distaccata di Salerno sent. n. 41-2017
"L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione della non affidabilità del soggetto destinatario del Daspo, costituendo esso una misura di prevenzione ante delictum, che può basarsi anche su una base indiziaria, costituita da circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso (L. n. 401/1989).
Trattandosi di misura di prevenzione, che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto.
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo, atteso che l’intento del legislatore è quello di elevare la soglia di prevenzione di possibili turbative dell’ordine pubblico, in considerazione della rilevanza sociale dei comportamenti di natura violenta posti in essere in occasione di manifestazioni sportive di grande richiamo e partecipazione.
La misura del Daspo può quindi trovare corretta applicazione nei confronti di tutti i soggetti che, sulla base di elementi oggettivi, risultino avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica."
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