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T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 30 maggio 2014, n. 944 (Est. De Carlo)

Per l’adozione del divieto di accesso agli impianti sportivi non occorre che i comportamenti violenti avvengano all’interno o in prossimità degli stadi, ma è sufficiente che essi siano tenuti nell’ambito della partecipazione a manifestazioni calcistiche il che, in caso di trasferte, ricomprende anche le condotte tenute durante i viaggi di andata e ritorno.

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