T.A.R. Lazio, Sez. I ter, Sent., 11/10/2017, n. 10171
Titolo |
Alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma che riserva all’ordinamento sportivo le controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari sportive |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
T.A.R. Lazio, Sez. I ter, Sent., 11/10/2017, n. 10171
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Massima |
Il Tar del Lazio rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280, come interpretati dalla stessa Corte, nella sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, " nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva", per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.. Secondo il Collegio, la negazione della giurisdizione amministrativo sulla domanda caducatoria proposta nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale viola i principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale. |
Keywords |
Sanzioni disciplinari sportive, giurisdizione amministrativa, risarcimento del danno |
Precedenti giurisprudenziali |
Corte Cost., sent., 11 febbraio 2011, n. 49 |
Autore |
Dott.ssa Flaminia Ielo |