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T.A.R. Campania, sez. V, 8 Marzo 2016 - Provvedimento d’urgenza del Prefetto ex art. 2, T.U.L.P.S.

Il provvedimento scaturisce dal ricorso della tifoseria del Napoli Calcio presso il T.A.R. Campania contro un Decreto del Prefetto di Torino (art. 2 del T.U.L.P.S.) che disponeva la sospensione dei programmi di fedelizzazione per la società Napoli Calcio e il divieto di vendita dei tagliandi di accesso ai residenti della Regione Campania, in occasione dell’incontro sportivo Juventus-Napoli del 13 Febbraio 2016.

I ricorrenti, lamentando l’illegittimità del provvedimento, il suo carattere discriminatorio e l’eccesso di potere esercitato nell’emanazione dello stesso, hanno subito il rigetto della domanda di misura cautelare: il danno subito (in specie, l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile per l’imminenza dell’incontro sportivo), pur sussistente, risultava recessivo rispetto alla prioritaria esigenza di tutela dell’ordine pubblico e il Prefetto aveva adottato il provvedimento in parola entro i limiti di legittimità; il carattere discriminatorio del Decreto prefettizio non sussiste poiché, a differenza del d.a.s.p.o., ha portata generale ed è previsto dalla legge per la tutela della sicurezza pubblica e prevenzione di possibili turbative.