T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 settembre 2014, n. 1537 (Est. Lo Sapio) Ordine di sgombero di impianti sportivi comunali
L’azione di sgombero di un terreno compreso in un impianto sportivo comunale ha natura di “autotutela esecutiva” ex art. 823 c.c. co. 2, poiché ha ad oggetto un bene immobile che, in quanto destinato all’esercizio di un pubblico servizio, rientra nel patrimonio indisponibile dell’amministrazione locale. La posizione fatta valere dal privato avverso i provvedimenti di autotutela esecutiva ex art. 823 co. 2 c.c., espressione del potere autoritativo dell’amministrazione, ha natura di interesse legittimo e, consequenzialmente, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione su tali controversie.In caso di translatio judicii, restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute nella fase del giudizio introdotta dinnanzi al giudice poi dichiaratosi carente di giurisdizione. Il ricorso è, pertanto, irricevibile ove risulti che l’atto introduttivo del giudizio civile “possessorio” sia stato depositato oltre sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento amministrativo lesivo (nella specie, dalla notificazione dell’ordinanza di sgombero).
N. 01537/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2013 REG.RIC.