T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 8 settembre 2014. n. 392 (Est. Eliantonio)
La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nell’ipotesi di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme.Ne consegue che per il divieto di accesso negli stadi è sufficiente che il soggetto non dia affidamento sul fatto di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza.