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LA MISURA DELLA C.D. “BOLLA” PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A

Titolo/Oggetto

 La misura della c.d. “bolla” per la partecipazione alle gare del campionato di calcio di Serie A

Estremi provvedimento

Decreti TAR Piemonte, Sez. I, 8 Gennaio 2022, n. 5; TAR Campania, Sez. III, 8 Gennaio 2022, n. 3; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 8 Gennaio 2022, n. 1.

Massima

Non sussiste un concreto e automatico pericolo di danno alla salute pubblica in caso di effettuazione del test per la ricerca del SARS-CoV-2 prima dello svolgimento della gara, tale da giustificare l’imposizione dell’isolamento nei confronti dell’intero gruppo squadra

Keywords

Covid-19; bolla; Serie A; campionato; quarantena; ASL; salute pubblica.

Commento/Sintesi

A seguito delle decisioni dell’A.S.L. della Città di Torino, del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Salerno e del Dipartimento di Prevenzione della A.S.U. Friuli Centrale, di disporre un periodo di quarantena obbligatoria per tutto il gruppo squadra, rispettivamente, del Torino F.C., della U.S. Salernitana 1919 e della Società Udinese Calcio S.p.A., in considerazione della rilevata positività al Covid-19 di solo alcuni componenti del team, la Lega Nazionale Professionisti Serie A proponeva ricorso dinanzi al Giudice amministrativo di primo grado per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., dei provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

 

Ad avviso della Lega, infatti, l’imposizione del periodo di quarantena domiciliare – vista e considerata la presenza di solo alcuni casi accertati di positività al SARS-CoV-2 – per tutti i componenti delle squadre Torino F.C., U.S. Salernitana 1919 e Società Udinese Calcio S.p.A., era illegittimo in quanto contrastante con il quadro normativo vigente in materia di prevenzione e contrasto al Covid-19, volto a impedire la paralisi delle attività lavorative.

 

Le decisioni adottate dalla A.S.L. Città di Torino, dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Salerno e dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.U. Friuli Centrale disponevano, in particolare, i divieti di allontanamento dal domicilio per tutti i componenti delle squadre citate e di esercitare sport di squadra da contatto dal 5 al 9 gennaio (giorni durante i quali erano programmate due giornate di campionato), impedendo, di fatto, che le squadre potessero prender parte alle gare previste. In sostanza, le autorità sanitarie territoriali disponevano la misura dell’isolamento domiciliare nei confronti non solo dei soggetti risultati positivi al tampone, bensì nei confronti di tutti i calciatori, vaccinati e non vaccinati.

 

Sotto il profilo del fumus boni iuris, i TAR aditi hanno ritenuto i provvedimenti delle autorità sanitarie competenti prima facie illegittimi per violazione dell’art. 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229, nonché della (vigente) circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020.

 

Con quest’ultima, avente ad oggetto “Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19 in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista”, infatti, erano state definite le modalità di gestione dei casi di positività rilevati tra i giocatori professionisti facenti parte delle squadre del campionato di calcio di Serie A, al fine di individuare le modalità e le regole di comportamento da seguire durante la quarantena.

 

In particolare, alla quarantena dei contatti stretti può far seguito « […] l’esecuzione del test […] per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare»; terminata la gara, il gruppo squadra deve poi riprendere il periodo di quarantena previsto sotto la sorveglianza attiva dell’operatore di sanità pubblica. In tal modo, non può sussistere alcun concreto pericolo di danno alla salute pubblica.

 

Oltre alla citata circolare ministeriale, il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 229 – modificando il d.l. 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 – ha previsto, all’art. 2, co. 1, che «La misura della quarantena precauzionale […] non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19», prescrivendosi per detti soggetti il solo «[…] obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati positivi al COVID-19 […]». L’effettuazione di un test antigenico o molecolare è prescritta «[…] alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto […]». Pertanto, alla luce delle disposizioni normative appena citate, contrariamente a quanto disposto dalle autorità sanitarie, i gruppi squadra ai quali veniva impedito di partecipare alle gare di campionato del 6 e 9 gennaio 2022 ben potevano essere posti “in bolla”, ai sensi della – ancora vigente – circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020.

 

Inoltre, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229, nei confronti dei contatti stretti dei calciatori positivi non era più prevista la misura dell’isolamento domiciliare, applicabile, quest’ultima, solo ai casi poi eventualmente rivelatisi sintomatici.Per quanto concerne la sussistenza del periculum in mora derivante dai provvedimenti censurati dalla Lega, i Giudici amministrativi di primo grado hanno ravvisato il pregiudizio grave e immediato necessario per la concessione dell’invocata misura cautelare nella circostanza che le gare di campionato riguardanti le squadre in questione sarebbero state rinviate senza che il TAR si fosse pronunciato nell’ordinaria trattazione collegiale della misura cautelare richiesta.Su tali assunti, dunque, i Giudici amministrativi hanno ritenuto di accogliere l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a., formulata dalla Lega nei relativi giudizi, per sussistenza del pregiudizio grave e immediato di non poter procedere al successivo recupero delle giornate del campionato di calcio di Serie A del 6 e 9 gennaio 2022 e, per gli effetti, hanno disposto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti della A.S.L. Città di Torino e dei Dipartimenti di Prevenzione della A.S.L. di Salerno e della A.S.U. Friuli Centrale, consentendo alle squadre Torino F.C., U.S. Salerno 1919 e Società Udinese Calcio S.p.A. di disputare le gare previste dal calendario. 

Autore

Avv. Enrico Spagnolello; Dott. Andrea Sircana

 

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