CICOLARI CONI E FIPAV
Titolo |
CICOLARI CONI E FIPAV |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
T.A.R. Lazio Roma, sez. III quater, 09 marzo 2016, n. 3055 – Dott. Giuseppe Sapone (Presidente), dott.ssa Pierina Biancofiore (Consigliere – Estensore), Dott. Alessandro Tomassetti (Consigliere) |
Massima |
Laddove i provvedimenti sanzionatori adottati da una federazione sportiva a carico di un atleta risultino illegittimi sia per la mancata acquisizione di prove rilevanti, sia per la scorretta valutazione di prove indiziarie, va riconosciuta, in costanza dell'elemento soggettivo e di adeguato nesso causale, la sussistenza di responsabilità da fatto illecito della federazione, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni da riduzione peggiorativa e risoluzione di contratti stipulati in precedenza, da perdita di chance per interruzione di trattative intese alla stipulazione di futuri contratti di sponsorizzazione, da perdita di chance per mancata percezione di premi in tornei internazionali e da pregiudizio all'immagine. |
Keywords |
SPORT – RISARCIMENTO DEL DANNO |
Commento |
Il T.A.R. LAZIO, nella sentenza n. 3065 del 2016, statuisce la responsabilità da fatto illecito della federazione sportiva (Federazione Italiana Pallavolo) laddove, in costanza dell'accertamento dell’elemento soggettivo e di adeguato nesso causale, venga altresì constatata l’adozione di un provvedimento sanzionatorio illegittimo in danno di un atleta. Nella vertenza esaminata, instaurata su ricorso dell’atleta avverso gli atti per effetto dei quali, a seguito delle pronunce adottate nei diversi gradi di giudizio della giustizia sportiva, le era stata inflitta la sospensione da ogni attività federale per sei mesi, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto l’illegittimità del provvedimento federale, poiché lesivo del diritto di difesa ex art 24 Cost. della ricorrente. In particolare, nel processo sportivo era stata desunta la responsabilità della tesserata dalla circostanza che questa avesse omesso di evocare, nel corso dei vari giudizi, come testimone, una sua collega, presente ai fatti, che avrebbe potuto scagionarla dalle accuse mosse dal tecnico federale. In particolare, le condotte incriminate consistevano in comportamenti dell’atleta ritenuti lesivi dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 16 dello Statuto FIPAV e dall’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni. Al riguardo, mentre i giudici federali avevano ritenuto che l’onere probatorio (della citazione testimoniale) spettasse solo alla tesserata, i giudici amministrativi hanno affermato che tale modus operandi realizza, più che un’inversione dell’onere probatorio, un “metodo scorretto di acquisizione della prova”, anzi, un vero e proprio uso illegittimo dell’argumentum a contrario. Ed invero, nella sentenza esaminata si dà atto che, a seguito delle dichiarazioni discordanti della tesserata e del tecnico federale, sia le Corti federali che il Procuratore avrebbero potuto chiedere l’ingresso testimoniale della persona informata sui fatti. Sulla scorta di tali osservazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’atleta rilevando l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, ha condannato la federazione a risarcire all’atleta tutti danni patiti derivanti dal pregiudizio all’immagine e dalla risoluzione di alcuni contratti di sponsorizzazione stipulati in precedenza. |
Precedenti conformi |
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Autore |
Avv. Saverio Sicilia |