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Tribunale di Sulmona, 7 febbraio 2018, n. 28. "Tutela risarcitoria per danni derivanti da caduta da cavallo"

Titolo

Tutela risarcitoria per danni derivanti da caduta da cavallo.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Sulmona, sent. 7 febbraio 2018, n. 28.

Massima

“Deve essere risarcito da parte del gestore di un maneggio, secondo le disposizioni ex art. 2050 c.c., il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dallo svolgimento di un' attività equestre praticata da un allievo principiante. Non viene, diversamente, fatta applicazione dell'art. 2052 c.c. in quanto tale norma sarebbe stata utilizzata se l'attività sportiva  fosse stata praticata da un allievo “esperto”: in questo caso la responsabilità sarebbe stata ascrivibile al gestore in quanto soggetto che trae profitto economico dall'utilizzo dell'animale che ha causato il danno”.

Keywords

Attività pericolosa – Responsabilità civile – Attività equestre- Risarcimento del danno

Commento

La sentenza in commento riguarda l'applicazione dell'art. 2050 c.c. per lo svolgimento di attività pericolose con particolare attenzione alla pratica  equestre.

In ordine alle circostanze in fatto, la vicenda trae origine nell'ambito di una gita a cavallo  conclusasi con una rovinosa caduta della cavallerizza poiché il cavallo si agitava a tal punto da alzarsi su due zampe, disarcionandola,  e cascandole addosso. Quest'ultima riportava gravi lesioni personali e citava in giudizio l'associazione Equestre al fine di ottenere il ristoro per i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati.

L'associazione convenuta si costituiva in giudizio sostenendo che l'evento si era verificato a seguito di un caso fortuito poiché l'animale assegnato a parte attrice risultava essere quello maggiormente mansueto e che, pertanto, difficilmente si sarebbe potuto agitare senza un motivo particolare; in caso di soccombenza, chiedeva comunque la manleva con intervento della propria compagnia assicuratrice.

Il Tribunale accoglieva le doglianze di parte attrice in ordine sia al risarcimento del danno patrimoniale che non patrimoniale. In particolare, il Giudice di merito sosteneva che doveva essere applicato in capo al gestore l'art. 2050 c.c. e non l'art. 2052 c.c.

Infatti, la responsabilità in esame, secondo il giudicante, rientra nelle ipotesi ex art. 2050 c.c. in quanto l'attività di equitazione, come consolidata giurisprudenza sostiene, deve essere considerata come una attività pericolosa ove si tratti di principianti (nel caso in esame, la danneggiata risultava essere del tutto inesperta rispetto all'attività praticata).

Diversamente, in caso di allievi più esperti, si presume una responsabilità del gestore ex art. 2052 c.c. in quanto, in ogni caso, quest'ultimo è il soggetto che utilizza l'animale traendone un profitto nell'ambito di una attività economica.

Il Giudice rilevava, altresì, una condotta imprudente e negligente da parte del gestore del maneggio (che non risultava avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno) avendo omesso qualunque verifica in ordine al livello di esperienza dell'allieva e  confidato nel carattere mansueto del cavallo, animale notoriamente imprevedibile.

A nulla, inoltre, varrebbe l'argomento secondo il quale chi pratica l'equitazione accetterebbe il rischio di eventuali cadute in quanto l'accettazione del rischio comunque non esclude la responsabilità del titolare del maneggio.

Nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie, del danno biologico), il Tribunale precisa di aver tenuto conto di tutti i pregiudizi patiti dal danneggiato senza però duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici: per cui il danno biologico, il danno morale, il danno alla vita di relazione, devono tutti essere valutati all'interno dell'unica categoria del danno non patrimoniale.

Veniva, altresì, attribuita al gestore del maneggio la responsabilità per il danno patrimoniale per quanto riguardava le spese sostenute in dipendenza dell'evento dannoso; non veniva liquidato, diversamente, il danno richiesto a titolo di lucro cessante. Da ultimo, il Tribunale autorizzava la domanda di manleva promossa dalla associazione Equestre nei confronti della compagnia assicuratrice.

Precedenti conformi

Cass. 27-11-2015, n. 24211; Cass. 20-5-2015, n. 10268; Cass. 19-6-2008, n. 16637; Cass. 1-4-2005, n. 6888; Cass. 9-4-1999, n. 3471; Cass. 24-9-1998, n. 9581;Cass. 23-11-1998, n. 11861; Cass. 4-12-1998, n. 12307; Cass. 11-2-1994, n. 1380.

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza

 
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