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Tribunale di Roma, 16 maggio 2018. "Sull'obbligo di stipula dell'assicurazione da parte del Centro Sportivo in favore dell'atleta iscritto"

Titolo

Sull'obbligo di stipula dell'assicurazione da parte del Centro Sportivo in favore dell'atleta iscritto.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Roma, sent. 16 maggio 2018; Giudice Dott.ssa Corinna Papetti.

Massima

Secondo le disposizioni della normativa di settore, il Centro Sportivo non è obbligato a stipulare a favore dei suoi atleti iscritti-associati l'assicurazione obbligatoria a copertura degli infortuni sportivi.

Keywords

Sport – Risarcimento del danno – Legittimazione passiva – Assicurazione obbligatoria

Commento

La vicenda in esame trae origine da un infortunio verificatosi durante un allenamento di judo dove un atleta, nell'esecuzione di un esercizio con un altro atleta, subiva alcuni danni al ginocchio.

Il danneggiato adiva il Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento dei danni al Centro Sportivo e, in solido, al soggetto che gli aveva materialmente causato l'infortunio.

Inoltre, parte attrice sosteneva che il Centro Sportivo fosse inadempiente in quanto non aveva provveduto a stipulare a tutela dei suoi atleti iscritti alcuna polizza a copertura degli infortuni sportivi.

Il Centro Sportivo si costituiva deducendo il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'obbligo di assicurazione per gli infortuni (secondo le disposizioni applicabili in materia) competesse alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

Il Tribunale di prime cure provvedeva con sentenza come di seguito.

In particolare, il Giudice di merito affermava che, in applicazione della disciplina di settore, il Centro Sportivo non risultava essere il soggetto sul quale gravava l'obbligo di stipula della polizza assicurativa; ciò è confermato dall'art. 51, l. 289/2002, che così dispone:sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L' obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle  attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente”. Sul tema veniva segnalato anche il successivo intervento dei D.M. del 16 aprile 2008 e del 3 novembre 2010 contenenti i seguenti chiarimenti: “Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva di seguito denominati "soggetti obbligati", sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati”.

Poichè parte convenuta non riportava le qualifiche sopra menzionate, il Tribunale di Roma deduceva difetto di legittimazione passiva e rigettava le domande attoree.

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza

 

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