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Trib. Milano, sez. Impresa A, 9 febbraio 2015

 

Diritto all’immagine degli atleti – Risarcimento del danno da lesione al diritto all’immagine

 

Il consenso all’utilizzo ed alla diffusione della propria immagine dell’intervista, rilasciata a seguito di un evento sportivo, deve implicitamente ritenersi prestato dall’atleta, nei limiti della finalità documentaristica ed informativa della registrazione.

Lo scopo informativo e documentario riconosciuto alle pubblicazioni giornalistiche, in modo del tutto prevalente, non si estende anche a quei materiali illustrativi che eccedono tale finalità e la cui riproduzione non può avvenire se non con il preventivo consenso del soggetto raffigurato.

 

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del diritto alla tutela della propria immagine, e dei danni patrimoniali, consistenti nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione/diffusione del materiale opposto, “appare criterio minimale riconoscere in favore del danneggiato quantomeno il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione”.

 

Così ha statuito il Tribunale di Milano nella vicenda riguardante un noto calciatore che aveva contestato l’indebito sfruttamento della propria immagine da parte di uno dei principali gruppi editoriali italiani, mediante la commercializzazione di prodotti riproducenti la sua immagine (DVD, medaglie, filmati di gioco e non, interviste, fotografie). L’atleta, non avendo rilasciato consenso alcuno, chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del suo diritto all’immagine ed alla tutela alla riservatezza e la distruzione dei materiali in commercio. La società editoriale affermava che: i materiali contestati costituivano prodotti editoriali destinati a soddisfare […] finalità informative inerenti alla storia del calcio”; i diritti sui filmati commercializzati appartenevano ad enti sportivi e produttori televisivi dai quali la stessa aveva acquisito tali contenuti; la notorietà dell’atleta e il pubblico interesse all’informazione, derivanti dalle opere pubblicate, consentivano la libera utilizzabilità delle fotografie ritraenti l’atleta; le dichiarazioni rese dall’attore, nel corso delle interviste, non costituivano opere dell’ingegno in quanto estemporanee e aventi natura meramente informativa rispetto alle domande dell’intervistatore.

 

Il Tribunale accoglieva le doglianze dell’attore in riferimento ai contenuti non strettamente attinenti allo svolgimento di eventi sportivi (come fotografie, medaglie e filmati relativi alla vita privata dell’atleta), mentre per quanto concerne le riproduzioni di avvenimenti sportivi, il Giudice ha ravvisato un consenso tacito dell’atleta alle utilizzazioni delle immagini (anche in virtù del contratto sottoscritto dall’atleta con la società calcistica) e che la riproduzione di queste erano giustificate dal diritto di cronaca e di riproduzione di fatti storici.

 

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