Trib. Genova, 23 aprile 2014
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione in genere - Sport
Il reato di cui all'art. 6 bis, della legge del 13 dicembre 1989, n. 401 punisce la condotta di chiunque, trovandosi in un luogo in cui si svolgono manifestazioni sportive, superi indebitamente la separazione dell'impianto portentosi arbitrariamente in altro settore. Quanto all'elemento psicologico, trattandosi di contravvenzione, non è necessario né il dolo né la colpa ma unicamente la consapevolezza del prevenuto di superare indebitamente una barriera posta a presidio di uno specifico settore dell'impianto sportivo in quanto si tratta di una misura volta sostanzialmente a prevenire e reprimere la violenza negli stadi.