Trib. Bari Sez. III, 3 giugno 2014
Sport – Responsabilità civile - Responsabilità civile
per fatto altrui
Relativamente alla questione inerente la responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, l'agente risponde a titolo di colpa, dell'evento cagionato, solo allorché il fallo posto in essere, pur se finalizzato all'attuazione del gioco, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un pericolo serio dell'evento lesivo, da non essere compatibile cioè con le caratteristiche proprie del gioco.