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DASPO e omessa presentazione alle Autorità in occasione di eventi sportivi vietati: costituisce fattispecie autonoma di reato (Tribunale Nocera Inferiore, sentenza 30 ottobre 2020, n. 1264)

Titolo

DASPO e omessa presentazione alle Autorità in occasione di eventi sportivi vietati: costituisce fattispecie autonoma di reato

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale Nocera Inferiore, sentenza 30 ottobre 2020, n. 1264, giudice dott. Federico Noschese.

Massima

La mancata presentazione alle Autorità delegate da parte del soggetto obbligatovi in conseguenza di DASPO, in concomitanza con lo svolgimento di competizioni sportive, costituisce autonomo reato, sanzionabile indipendentemente dalla partecipazione, o meno, all’evento vietato.

 

In caso di applicazione della misura cautelare da parte del Questore è compito del giudice penale verificare preliminarmente la legittimità, formale e sostanziale, del provvedimento amministrativo.

 

Verificata la commissione del reato, il giudice è tenuto ad applicare ulteriori divieti di accesso alle manifestazioni sportive, anche qualora intervenga patteggiamento o sospensione condizionale della pena.

Commento

Nella sentenza in esame il Tribunale, in composizione monocratica, analizza la fattispecie di mancata presentazione alle Autorità, nei modi e termini stabiliti in applicazione di provvedimento comportante il “Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive” (DASPO), illustrandone presupposti e natura.

 

Il Questore di Salerno, a seguito della pregressa partecipazione dell’imputato ad episodi di violenza a margine di un incontro di calcio, in applicazione dell’art 6, comma 1, della L. n. 401/1989, aveva disposto il divieto per tre anni di accedere ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive che avrebbero visto impegnata la squadra di calcio U.S. Paganese.

 

Veniva prescritto all’imputato di comparire personalmente innanzi ai Carabinieri, 30 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 30 prima della fine del secondo, in concomitanza di incontri di calcio della suddetta compagine, sia in casa che in trasferta.

 

In diverse occasioni, tuttavia, egli ometteva di ottemperare all’obbligo di presentazione, ovvero vi provvedeva con ritardo, senza fornire alcuna giustificazione.

 

Il Tribunale di Nocera Inferiore, accertati i fatti, ha condannato, con vincolo della continuazione e riconoscimento delle attenuanti generiche, l’imputato alla pena di 11 mesi di reclusione ed € 11.000,00 di multa, disponendo il divieto di accesso a luoghi di manifestazioni sportive relative alla U.S. Paganese per due anni, con obbligo di presentazione presso gli uffici di P.G.

 

Il Giudice ha ritenuto di verificare, preliminarmente, la legittimità, formale e sostanziale, del provvedimento del Questore, che aveva adottato un atto con funzione cautelare-interdittiva che fonda il presupposto di tipicità dei reati conseguenti alla sua inottemperanza”.

 

Precisato che detta misura preventiva prescinde dall’accertamento giudiziale della responsabilità penale, nonché dall’accertamento concreto della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che il destinatario sia stato condannato o anche solo denunciato per i reati previsti dalla norma, ovvero che abbia preso parte ad episodi di violenza su persone o cose (ma anche solo assunto atteggiamenti che, pur non costituendo reato, siano stati tali da incitare o indurre alla violenza), il Tribunale ha sanzionato l’omessa presentazione, in quanto elusiva delle finalità cautelari di controllo cui quella disposizione è funzionale.

 

Nel contesto processuale di cui trattasi, la mancanza di qualsivoglia giustificazione da parte dell’imputato è stata ritenuta tale da comprovarne il dolo.

 

Nella decisione si afferma la autonomia dell’obbligo di comparizione rispetto al divieto di partecipazione alle manifestazioni, cui il primo è funzionale, così da costituire reato indipendentemente dal fatto che si sia, o meno, partecipato all’evento sportivo.

 

Valorizzata la funzione rieducativa e di risocializzazione, che compete, accanto a quella sanzionatoria, alla pena e valutata la non particolare gravità delle condotte, in applicazione delle attenuanti generiche e del vincolo della continuazione - trattandosi di delitto riconducibile ad un medesimo disegno criminoso – è stata comminata la pena sopra indicata, mentre è stata esclusa la concessione del beneficio della sospensione condizionale, per superamento dei limiti edittali previsti dagli articoli 163 e ss. del codice penale.

 

L’obbligo di comparizione presso le Autorità competenti, misura di prevenzione atipica, è stata applicata, nel caso di specie, in quanto costituente provvedimento che il giudice è tenuto a disporre senza discrezionalità, anche nel caso di patteggiamento o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma

 

 

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