Corte d'Appello di Lecce, 10 aprile 2018. "L'operatività della responsabilità civile nei confronti dell'Istituto scolastico ex art. 2048 c.c."
Titolo |
L'operatività della responsabilità civile nei confronti dell'Istituto scolastico ex art. 2048 c.c. |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Corte d'Appello Lecce, Sez. I, Sent., 10-04-2018; Pres. dott. Cosimo Almiento; dott.ssa Patrizia Evangelista; dott. Andrea Godino. |
Massima |
Non si configura responsabilità civile ex art. 2048 c.c. nei confronti di un Istituto scolastico laddove una alunna cagiona un danno a sè stessa nell'esecuzione di un esercizio durante l'ora di educazione fisica. |
Keywords |
Sport – Responsabilità extracontrattuale – Responsabilità contrattuale - Precettori – Istituto scolastico – Risarcimento danni |
Commento |
La questione oggetto di commento, su cui si è pronunciata la Corte d'Appello di Lecce, trae origine da un sinistro verificatosi durante una lezione di educazione fisica dove una alunna, cadendo nell'esecuzione di un salto in lungo, riportava un trauma distorsivo al ginocchio. In particolare, dopo la verificazione dell'evento dannoso, i genitori della alunna ricorrevano contro l'Istituto scolastico e il Ministero della Pubblica Istruzione innanzi al Tribunale di Lecce per ottenere il risarcimento dei danni sia materiali che morali, ex art. 2048 c.c., occorsi alla danneggiata. Il Tribunale di primo grado provvedeva rigettando con sentenza le domande attoree per le seguenti motivazioni. In primo luogo, il Giudice di merito rilevava che, a conferma di una consolidata giurisprudenza sul tema, il regime di responsabilità dell'Istituto scolastico per danni cagionati dall'alunno a sè stesso sia di natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) e non extracontrattuale come sostenuto da parte attrice. In ogni caso, a prescindere dal titolo di responsabilità, il Tribunale evidenziava che le prove testimoniali erano sufficienti ad integrare la prova liberatoria per i convenuti e che l'analisi del CTU portava, comunque, ad escludere che le circostanze dedotte da parte attrice avessero avuto rilievo causale nella verificazione dell'infortunio. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello dai genitori della alunna; la Corte d'Appello provvedeva rigettando le domande attoree e confermando la decisione del Tribunale. In particolare, la Corte affermava che la causa dell'evento dannoso non doveva essere ricercata nella manutenzione della zona di atterraggio nella quale gli alunni terminavano l'esercizio né nella inesperienza o nel mancato riscaldamento muscolare antecedente all'esecuzione della attività sportiva. I Giudici ritenevano, infatti, che l'incidente doveva essere ascritto esclusivamente al fatto dell'infortunata che, nel caso in esame, assume il rilievo di caso fortuito. La responsabilità ex 2048 c.c. si riferisce ai genitori, precettori e ai maestri d'arte e prevede che coloro che sono tenuti alla sorveglianza dei minori possono liberarsi da responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto (anche a causa dell'intervento di un caso fortuito o di un fatto del terzo) e di aver adottato tutte la cautele appropriate in relazione alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo in cui si è realizzato l'evento dannoso. La responsabilità della struttura scolastica, in particolare, non può essere valutata solo in base alla oggettiva organizzazione dell'esercizio, dovendo ricorrere anche un fatto illecito di un altro studente impegnato nell'attività sportiva e la mancata predisposizione, da parte della scuola stessa, di tutte le misure idonee ad evitare la verificazione dell'evento. In considerazione di tali motivi, la Corte d'Appello rigettava l'azione proposta e condannava l'appellante alle spese di lite. |
Precedenti conformi |
Cass. Civ., sez. III, 28.9.2009, n. 20743. |
Autore |
Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza |