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Tour dello stadio e visita del museo del club, per la Corte di Giustizia costituiscono un’unica prestazione ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA.

 

 

Tour dello stadio e visita del museo del club, per la Corte di Giustizia costituiscono un’unica prestazione ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Corte di Giustizia Unione europea, Sez. IX, 18 gennaio 2018, in causa C-463/16, Stadion Amsterdam CV c. Staatssecretaris van Financiën – JC. Vajda (Presidente di sezione e Relatore).

Massima

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, “in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, deve essere interpretata nel senso che una prestazione unica, composta da due elementi distinti, uno principale e l’altro accessorio, che, se fossero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto differenti, deve essere tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell’elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elemento che compone il prezzo totale versato da un consumatore per poter beneficiare di tale prestazione possa essere identificato.

Keywords

IVA; tour; stadio; museo.

Commento

La Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sottoposta dalla Corte suprema dei Paesi Bassi, nell’ambito di una controversia tra la Stadion Amsterdam CV, società olandese gestore di un complesso edilizio multifunzionale comprendente anche lo stadio Amsterdam Arena e il museo dell’Amsterdamsche Football Club Ajax (AFC Ajax), e il Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle finanze olandesi). I fatti si riferiscono ad un arco temporale che va tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005, periodo di vigenza della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (in prosieguo: “sesta direttiva”), abrogata e sostituita dal 1° gennaio 2007 dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

La Stadion Amsterdam, società che gestisce un complesso edilizio multifunzionale denominato l’Arena (comprendente uno stadio e strutture connesse), affitta lo stadio a società terze per lo svolgimento di manifestazioni sportive e, anche durante i periodi non interessati da eventi sportivi, vende ai propri clienti pacchetti per la visita guidata all’Amsterdam Arena, comprendente l’accesso alle tribune, al campo da gioco e alla sala stampa, e l’ingresso, senza guida, al museo dell’Ajax. Durante il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2005, non era possibile visitare il museo senza prendere parte alla visita guidata allo stadio.

Sulla base di quanto previsto dalla voce b.14, lett. c) e g), della tabella I della legge olandese relativa all’imposta sulla cifra d’affari, la Stadion Amesterdam, ritenendo che la visita guidata costituisse un servizio rientrante tra quelli di natura culturale o ricreativa, applicava l’aliquota ridotta del 6% ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) della medesima legge. A seguito di un controllo, l’ispettore fiscale riteneva che per tale prestazione la Stadion Amsterdam dovesse scontare l’aliquota ordinaria del 21% e non quella ridotta del 6% e, di conseguenza, emetteva un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta ritenuta evasa.

Avverso tale provvedimento, la Stadion Amesterdam proponeva ricorso, dapprima dinanzi al Tribunale di primo grado olandese e, contro la decisione di questi, proponeva appello dinanzi al Corte d’Appello di Amsterdam. La causa veniva rinviata dalla Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) al Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Corte d’Appello di ‘s-Hertogenbosch), la quale ultima statuiva che le entrate percepite in relazione alla visita turistica dovessero essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 21%; inoltre, tale prestazione imponibile doveva considerarsi come prestazione unica, non ulteriormente suddivisibile in singole componenti ai fini dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta per ciascuna di esse.

La Corte suprema dei Paesi Bassi era nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di ‘s-Hertogenbosch, ponendosi la questione se la visita guidata allo stadio e la visita al museo dell’AFC Ajax dovessero effettivamente essere considerate come costituenti un’unica prestazione e se, di conseguenza, dovesse essere applicata una medesima aliquota IVA. Ad avviso della Corte d’appello, infatti, nel caso in cui fosse possibile distinguere un elemento specifico e concreto all’interno di un’unica prestazione, potrebbe essere applicata un’aliquota IVA ridotta. Il Giudice evidenziava, inoltre, che l’applicazione selettiva dell’aliquota IVA è ammissibile solo nel caso in cui non comporti una distorsione della concorrenza tra i fornitori di servizi e un’alterazione della funzionalità del sistema dell’IVA.

Su tali basi, la Corte suprema dei Paesi Bassi sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale, chiedendo alla stessa se l’art. 12, par. 3, lett. a) della sesta direttiva debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui la  prestazione di un servizio (costituente un’unica prestazione ai fini della riscossione dell’IVA) fosse composta da uno o più specifici e concreti elementi prestati separatamente, questi sarebbero assoggettati ad aliquote IVA differenti.

Ora, una prestazione è considerata unica sotto il profilo economico se: i) uno o più elementi che la costituiscono sono tra loro strettamente connessi, con la conseguenza che essi formano in realtà una sola prestazione economica non dissociabile e ii) uno o più elementi devono essere considerati costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi devono essere considerati come una o più prestazioni accessorie, soggette alla medesima disciplina tributaria della prestazione principale.

Occorre perciò verificare se, nel caso in esame, la divisione in più elementi della prestazione (visita guidata dello stadio e visita del museo senza guida) costituita da un unico servizio sotto il profilo economico debba considerarsi artificiale e, dunque, idonea ad alterare la funzionalità del sistema IVA.

La Corte, in merito alla questione pregiudiziale dinanzi alla stessa proposta, ha affermato che la sesta direttiva dev’essere interpretata nel senso che una prestazione unica ma composta da due elementi distinti (uno principale e l’altro accessorio, i quali, se prestati in modalità separata, sarebbero assoggettati ad aliquote IVA differenti) deve essere soggetta all’aliquota IVA applicabile all’unica prestazione stessa, determinata in funzione dell’elemento principale, ancorché i prezzi dei due elementi distinti dell’operazione medesima siano differenti.

Autore

Enrico Spagnolello, Dottore in Giurisprudenza

Andrea Sircana, Dottore in Giurisprudenza


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