Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 21 febbraio 2013, n. 18/12 Mesto Zamberk c. Financni reditelstvi v Hradci Kralove
L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale disposizione.
Le attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate a competizioni sportive sono esenti da IVA. L'esenzione si estende anche alle prestazione di servizi strettamente connesse con la pratica sportiva, come l'accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l'esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative.