Corte di giustizia, sentenza 4 marzo 2021, Causa C 362/19 P "COMMISSIONE EUROPEA CONTRO FÚTBOL CLUB BARCELONA. AIUTI DI STATO" di Stefano Bastianon
Titolo/Oggetto |
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO FÚTBOL CLUB BARCELONA AIUTI DI STATO |
Estremi provvedimento |
Corte di giustizia, sentenza 4 marzo 2021, Causa C‑362/19 P |
Massima |
(1) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che misure individuali che si limitano ad attuare un regime di aiuti che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato, costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale, che non devono, in linea di principio, essere notificate a tale istituzione.
(2) Qualora il regime fiscale di aiuti si applichi su base annua o periodica, la Commissione deve unicamente dimostrare che tale regime di aiuti è tale da favorire i suoi beneficiari, verificando che quest’ultimo, considerato globalmente, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche, sia idoneo a condurre, al momento della sua adozione, ad un’imposizione inferiore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime d’imposizione generale, senza che rilevi che, tenuto conto di tali caratteristiche, tale istituzione non sia in grado di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo. Ne consegue che l’impossibilità di determinare, al momento dell’adozione di un regime di aiuti, un siffatto importo non può impedire alla Commissione di constatare che tale regime poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio a questi ultimi e non può, correlativamente, dispensare lo Stato membro interessato dal notificare un siffatto regime ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(3) Per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti introdotto con la legge 10/1990 procura ai suoi beneficiari un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione non era tenuta ad esaminare l’incidenza della deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali né quella delle possibilità di differimento sotto forma di credito d’imposta e, in particolare, se tale deduzione o tali possibilità neutralizzassero il vantaggio risultante dall’aliquota ridotta d’imposta. |
Keywords |
Club di calcio professionistici – Aiuti di Stato - Enti senza scopo di lucro – Agevolazione fiscale - Vantaggio |
Commento/Sintesi |
La sentenza in esame riguarda l’impugnazione proposta dalla Commissione europea contro la sentenza del 26 febbraio 2019 con cui il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione 2016/2391, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici. Con tale decisione, infatti, la Commissione aveva stabilito che, per effetto della legge 10/1990, il Regno di Spagna aveva illegittimamente introdotto un aiuto sotto forma di un privilegio fiscale relativo all’imposta sulle società a favore di alcuni club calcistici (in particolare a favore del Fútbol Club Barcelona, del Club Atlético Osasuna, dell’Athletic Club e del Real Madrid) in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ordinando alla Spagna di porvi fine e di recuperare presso i beneficiari la differenza tra l’imposta sulle società pagata e l’imposta sulle società che avrebbero dovuto corrispondere se avessero avuto la forma giuridica di società per azioni, a decorrere dall’esercizio fiscale dell’anno 2000. In base alla legge 10/1990, infatti, tutti i club sportivi professionistici spagnoli sono stati costretti diventare società sportive per azioni al fine di incoraggiare una gestione più responsabile dell’attività delle società sportive adattandone la forma giuridica. Era, tuttavia, prevista un’eccezione per i club calcistici professionistici i cui bilanci si fossero chiusi in attivo negli anni precedenti l’adozione della legge, nel senso che a detti club era riconosciuta la facoltà di continuare ad operare nella forma di club sportivi. Gli unici club calcistici professionistici a rientrare nell’ambito di tale eccezione sono stati il Fútbol Club Barcelona e altri tre club (il Club Atlético Osasuna, l’Athletic Club e il Real Madrid) i quali hanno tutti esercitato detta facoltà. A differenza delle società per azioni, i club sportivi sono persone giuridiche senza scopo di lucro che beneficiano, a tale titolo, di un’aliquota specifica d’imposta sui loro proventi.
A seguito del ricorso in annullamento presentato dal Fútbol Club Barcelona, con sentenza del 26/2/2019 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione evidenziando che quest’ultima non aveva sufficientemente assolto l’onere di dimostrare che la misura controversa conferiva un vantaggio ai suoi beneficiari. Secondo il Tribunale, infatti, la Commissione aveva escluso che il vantaggio relativo derivante dal massimale più elevato di detrazioni fiscali applicabile alle società per azioni potesse bilanciare l’aliquota d’imposta preferenziale di cui beneficiavano gli enti senza scopo di lucro, in ragione del fatto, da un lato, che non era stata fornita la prova che tale sistema di detrazioni fiscali fosse più vantaggioso in linea di principio e sul lungo termine e, dall’altro, che la detrazione fiscale veniva concessa esclusivamente in caso di determinate condizioni che non si applicano sempre. Sennonché, il Tribunale, dopo aver evidenziato che sulla Commissione gravava l’onere di dimostrare l’esistenza di un vantaggio derivante dal regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, ha ritenuto che la Commissione non avrebbe potuto concludere nel senso dell’esistenza di un tale vantaggio senza dimostrare che la limitazione delle detrazioni fiscali a un livello meno favorevole per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle società per azioni non compensava il vantaggio ricavato dall’aliquota nominale d’imposta inferiore. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il carattere condizionale del beneficio della detrazione non bastasse a concludere nel senso dell’esistenza di un vantaggio in quanto una detrazione fiscale può costituire, di per sé, un aiuto, nonostante il suo carattere condizionale. Avverso tale sentenza la Commissione ha proposto appello alla Corte di giustizia sostenendo che il Tribunale: a) aveva commesso un errore di diritto riguardo all’analisi necessaria per constatare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e b) aveva compiuto un’erronea valutazione dell’obbligo di diligenza e dell’onere della prova al riguardo.
Nell’annullare la sentenza del Tribunale la Corte di giustizia sottolinea, innanzitutto, l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’aver sostenuto che la decisione controversa doveva essere considerata come una decisione relativa al contempo a un regime di aiuti e ad aiuti individuali. Secondo la Corte di giustizia, infatti, nel caso di un regime di aiuti occorre distinguere l’adozione di tale regime dagli aiuti concessi sulla base di quest’ultimo, posto che misure individuali che si limitano ad attuare un regime di aiuti che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato, costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale, che non devono, in linea di principio, essere notificate. Conseguentemente, il mero fatto che siano stati concessi individualmente aiuti ai club sulla base del regime di aiuti in questione non può incidere sull’esame al quale la Commissione è tenuta, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda la prova dell’esistenza di un vantaggio. Al fine di determinare l’esistenza di un tale vantaggio, pertanto, la Commissione doveva esaminare esclusivamente, nella decisione controversa, il regime di aiuti istituito dalla legge 10/1990, e non gli aiuti individuali concessi sulla base di tale regime.
Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, il Tribunale ha commesso un ulteriore errore di diritto laddove ha affermato che la Commissione, per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti in questione procurava ai suoi beneficiari un vantaggio, avrebbe dovuto esaminare l’incidenza della deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali e, in particolare, se tale deduzione neutralizzasse il vantaggio risultante dall’aliquota ridotta d’imposta. Infatti, qualora, come nel caso in esame, il regime fiscale di aiuti si applichi su base annua o periodica, la Commissione deve unicamente dimostrare che tale regime di aiuti è tale da favorire i suoi beneficiari, verificando che quest’ultimo, considerato globalmente, sia idoneo a condurre, al momento della sua adozione, ad un’imposizione inferiore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime d’imposizione generale, senza che rilevi che tale istituzione non sia in grado di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo. Di conseguenza, l’impossibilità di determinare, al momento dell’adozione di un regime di aiuti, un siffatto importo non può avere quale effetto quello di impedire alla Commissione di constatare che tale regime poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio a questi ultimi e non può, correlativamente, dispensare lo Stato membro interessato dal notificare un siffatto regime ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Da ultimo si segnala che la Corte di giustizia ha ritenuto che il ricorso di annullamento proposto dal Fútbol Club Barcelona in primo grado era basato su motivi che erano stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame, pertanto, non richiedeva l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo. Per tale motivo la Corte di giustizia ha esaminato nel merito i quattro ulteriori motivi dedotti dal Fútbol Club Barcelona in primo grado (errori commessi dalla Commissione in sede di esame del vantaggio conferito, violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, omessa valutazione della possibilità di giustificare l’aiuto sulla base del sistema fiscale spagnolo, violazione delle regole applicabili al recupero di un aiuto esistente) respingendoli tutti e, pertanto, annullando definitivamente la sentenza del Tribunale. |
Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |