Nota a Cassazione penale, sez. IV, 09/04/2019, n. 24372
Titolo/Oggetto |
GIURISPRUDENZA PENALE |
Estremi provvedimento |
Cassazione penale, sez. IV, 09/04/2019, n. 24372 (Rv. 276292) – Presidente Dovere – Est. Montagni (annulla con rinvio Corte Appello L’Aquila 7.2.2018). |
Massima |
In tema di reati omissivi colposi, gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi, e permangono fino a quando non si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è correttamente ritenuto che gli obblighi impeditivi gravanti sui medici sportivi di due squadre di calcio, intervenuti durante una partita in soccorso di un giocatore colpito da malore, non fossero venuti meno in ragione della presenza in campo del medico responsabile dell'unità mobile di pronto soccorso che, in base a una convenzione, aveva l'obbligo di prestare assistenza ai giocatori e agli spettatori, e del suo successivo intervento, perdurando, invece, sino al momento del caricamento del calciatore sull'ambulanza).
In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può derivare, oltre che da una fonte normativa, sia di diritto pubblico che di natura privatistica, anche da una situazione di fatto, cioè dall'esercizio delle funzioni tipiche del garante, mediante un comportamento concludente consistente nella presa in carico del bene protetto. (Fattispecie di affermata sussistenza della posizione di garanzia in capo ai medici sportivi di due squadre di calcio, estranei all'apparato di soccorso presente sul campo e, tuttavia, intervenuti durante una partita in soccorso di un giocatore colpito da malore, in ragione della materiale instaurazione della relazione terapeutica consistita nel prestare i primi soccorsi, ripristinando la pervietà delle vie aeree).
Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie relativa al decesso di un calciatore durante una partita di calcio, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo nei confronti dei medici intervenuti in soccorso, per il mancato impiego del defibrillatore in presenza di una crisi cardiaca in soggetto affetto da cardiomiopatia aritmogena, per non avere i giudici di appello effettuato la concreta valutazione della valenza salvifica da assegnare all'uso del defibrillatore nel quadro patologico presentato dal paziente). |
Keywords |
SPORT – MEDICO SPORTIVO – DEFIBRILLATORE - art. 40, co 2, C.P. - ART. 589 C.P. |
Commento/Sintesi |
Si tratta di un caso assai noto relativo all’arresto cardiaco, fatale per un calcia- tore del Livorno (P.M.) di soli 25 anni, il quale durante, la partita di campionato Pescara-Livorno nell’aprile 2012, ebbe ad accasciarsi al suolo in mancanza di alcuna situazione di gioco che potesse giustificare un malore improvviso. La sentenza appare di particolare attualità, in relazione al recente caso dell’arresto cardiaco avuto in campo dal calciatore danese C.E. durante l’incontro tra Da- nimarca-Finlandia ai campionati Euro UEFA 2020.
Con sentenza della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte n. 24372 del 2019, è stata annullata la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, con- formemente al Tribunale di primo grado di Pescara, aveva ritenuto responsabili, per il delitto di omicidio colposo, in cooperazione tra loro, sia i due medici sportivi di entrambe le squadre impegnate nell’incontro, sia il medico del 118 che era sull’autoambulanza in servizio in occasione dell’evento sportivo.
La decisione in commento ha accolto il ricorso sotto il profilo della ritenuta insufficienza delle motivazioni della corte di merito circa la fonte della posizione di garanzia del medico responsabile della unità mobile di pronto soccorso presente presso lo stadio comunale, in rapporto anche alla presenza ed all’effettivo intervento di soccorso prestato dai due medici delle società sportive in campo, nonché circa il mancato uso del defibrillatore con finalità terapeutica.
E, infatti, gli aspetti giuridicamente problematici della fattispecie erano molteplici, sia quanto all’applicazione dei principi generali in tema di responsabilità colposa omissiva impropria, sia dei criteri riguardanti in modo specifico la responsabilità penale in ambito sanitario.
Quanto al primo profilo, la difficoltà del caso era determinata dal fatto che, nel luogo e nel momento in cui il calciatore ebbe a sentirsi male, vi erano più sog- getti titolati ad intervenire, individuati nelle persone dei 3 medici che stavano assistendo all’incontro e che effettivamente prestarono tutti assistenza all’in- fortunato. I giudici di merito e quelli di legittimità hanno dovuto, appunto, esa- minare il problema della coesistenza di posizioni di garanzia autonome ed analoghe, per valutare se l’obbligo impeditivo dell’evento gravasse su tutti o solo su alcuni dei sanitari operanti.
Anzitutto, va ricordato che la deonto- logia medica comprende, tra il resto, anche il “dovere di prestare soccorso nei casi d’urgenza”, sicché tutti gli imputati ne erano impegnati. Il medico sportivo della società di appartenenza del calciatore aveva, inoltre, un obbligo contrat- tuale di prestargli soccorso, ma accorse anche il medico sportivo della squadra avversaria, che pure era a bordo campo, ed entrambi si attivarono con manovre di primo soccorso. Al medico responsabile del servizio di soccorso del 118 era stato, invece, addebitato di non essersi portato presso il calciatore colpito da malore con la tempestività richiesta dalla situazione di emergenza in atto; di essersi limitato ad eseguire la palpazione del polso carotideo, omettendo di uti- lizzare il defibrillatore automatico e di aver deciso di trasferire il paziente in ospedale, senza che lo stesso fosse in alcun modo stabilizzato. Il profilo di colpa del mancato utilizzo del defibrillatore fu, però, imputato anche ai due medici sportivi.
Le prime due massime sopra riportate sintetizzano l’approdo della sentenza in esame su tali questioni. La Suprema Corte ha precisato che : “Nel settore dell'at- tività medica, si è precisato che la posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, ad entrambe le categorie in cui tradizionalmente si inqua- drano gli obblighi in questione: la posizione di garanzia c.d. di protezione, che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l'in- tegrità; e la posizione c.d. di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto” (Cass., Sez. 4, n. 7967 del 29/01/2013; Cass., Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004).
La Corte, in applicazione dei richiamati principi di diritto, ha dunque ritenuto che entrambi i medici sociali assunsero una posizione di garanzia nei confronti dell’atleta, derivante dall’intervenuta instaurazione della relazione terapeutica tra i predetti medici ed il calciatore, che non venne meno a seguito dell’ulteriore intervento del medico dell'Unità Mobile di pronto soccorso, titolare di auto- noma posizione di garanzia. Si è, infatti, ripetutamente affermato che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinata- rio dell'obbligo di tutela fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (cfr. Cass., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 e, conf. Cass., Sez. 4, n. 6507 dell’ 11/01/2018).
In siffatta evenienza e nella concitazione dell’accaduto, si è verificata un’atti- vità terapeutica congiunta – seppure senza una ripartizione organizzata dei compiti e dei ruoli (come, invece, si verifica nei casi di equipe medica) - che perdurò, secondo i giudici, sino al momento in cui il calciatore fu caricato sull’autoambulanza per essere trasferito in ospedale. In tale situazione, in caso di successione di posizioni di garanzia, in base al principio dell'equivalenza delle cause, “il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è suffi- ciente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determi- nata” (cfr. Cass., Sez. 4, n. 27959 del 05/06/2008).
E, dunque, tale ragionamento ha fatto chiarezza sul fatto che in astratto tutti i sanitari coinvolti rivestivano una posizione di garanzia rispetto all’evento, sic- ché la valutazione della loro condotta si sposta necessariamente sul piano della causalità. Tale giudizio, trattandosi di colpa medica, deve fare i conti con i pa- rametri ricavabili in generale dalle regole della scienza medica e, in particolare, con le linee guida ed i protocolli di riferimento, che stabiliscono le corrette ma- novre terapeutiche e diagnostiche da eseguire in caso di emergenza nell'ambito degli arresti cardiaci (linee guida in materia di Basic Life Support).
Sul punto, la Corte d’Appello aveva espresso un giudizio negativo, ritenendo la responsabilità degli imputati per il mancato utilizzo, per colpa, del defibril- latore automatico, che doveva essere impiegato sia con finalità diagnostica dell'aritmia in corso, sia a scopo terapeutico, quale utile presidio nel trattamento della fibrillazione ventricolare. La Corte di Cassazione ha, però, ritenuto tale giudizio – particolarmente attinente la condotta dei due medici sportivi – vi- ziato da astrattismo e contraddittorietà, poiché era emerso dall’istruttoria che comunque era stato rilevato che la diagnosi era stata effettuata aliunde dai pre- detti medici nell'immediatezza del fatto, in termini corretti, rispetto alla patolo- gia in atto, tanto che, di conseguenza, essi effettuarono correttamente le prime manovre di rianimazione con massaggio cardiaco. Anche quanto alla condotta del medico del 118, la Corte territoriale aveva espresso un giudizio negativo, ritenendolo in colpa per aver omesso l’immediato uso del defibrillatore ritenuto indispensabile, rispetto alla decisione di traferire l'atleta in ospedale.
I Giudici della IV sezione penale hanno osservato che tale giudizio peccava per mancata corretta individuazione delle leges artis di elezione, che pure ven- gono impiegate come parametro oggettivo della colpa, intesa quale contrasto tra la condotta realizzata dagli imputati e la regola di cautela, tanto più che l’accusa di colpa cooperativa avrebbe imposto un’adeguata declinazione anche del profilo soggettivo del rimprovero colposo ascritto a ciascuno dei tre opera- tori sanitari. Tanto più che la Corte territoriale aveva qualificato come “grosso- lana” l’entità della loro colpa, senza idonea e migliore illustrazione delle ra- gioni di tale valutazione. Ma è proprio il grado della colpa che diviene
particolarmente rilevante nei casi di responsabilità medica, poiché esso dev’es- sere commisurato al livello di discostamento “…del comportamento posto in essere dal medico, rispetto all'agire appropriato, secondo le raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento” (cfr. Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 16237 del 29.01.2013).
Ed infatti la norma vigente all’epoca del fatto (L. 8 novembre 2012, n. 189) distingueva tra colpa lieve e colpa grave, dando luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 c.p., avendo ristretto l'area penalmente rile- vante, individuata dalle predette norme incriminatrici, alla sola colpa grave rispetto alle condotte lesive coerenti con le linee guida o le pratiche te- rapeutiche mediche virtuose, accreditate dalla comunità scientifica (cfr. Cass pen., Sez. 4, n. 11493 del 24/01/2013). Successivamente, con L. 24/2017, è stato introdotto l'art. 590-sexies c.p. (responsabilità colposa per morte o le- sioni personali in ambito sanitario), nell’interpretazione del quale le Sezioni Unite (sent. n. 8770 del 21.12.2017) hanno chiarito che l'errore medico può cadere sulla scelta delle linee guida, ovvero nella fase esecutiva delle racco- mandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie, con la con- seguenza che la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per imperizia, nell'am- bito della fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida che risultino adeguate al caso di specie, mantiene una sua attuale validità. In rela- zione alle contestazioni per comportamenti del sanitario commessi prima della entrata in vigore della novella del 2017, quanto a colpa per negligenza, le SS.UU., nella sentenza citata, hanno sancito che la norma del 2012 deve consi- derarsi più favorevole, ai sensi dell'art. 2, co 4, c.p.
La decisione in commento e l’insegnamento interpretativo da essa ricavabile mettono in luce la necessità, per le società sportive e gli organizzatori degli eventi, di approntare un’organizzazione adeguata alla prevenzione ed alla gestione corretta di accadimenti infortunistici, con caratteri di particolare emergenza e criticità durante lo svolgimento delle competizioni, formando in modo congruo il personale impegnato (compresi gli atleti) alle corrette procedure di pronto soccorso e predisponendo dispositivi di emergenza e soccorso idonei sia al tempestivo ed efficace intervento, sia capaci di evitare sovrapposizioni e confusioni, che potrebbero rivelarsi controproducenti. In ciò potrebbe essere di evidente utilità la corretta impostazione ed adozione di un modello organizzativo sportivo (previsto dall’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva), eventualmente integrato ai canoni del D.Lgs. 231/2001. |
Autore | Avv. Roberto Bertuol |