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Cassazione penale, Sezione V, 9 dicembre 2016, n. 52294

"In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il provvedimento di cui all'art. 6, comma settimo, legge 401 del 1989 deve essere formulato in modo da consentire l'osservanza dello stesso e deve rispondere ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, di cui deve dare conto, in considerazione della diretta incidenza che tali prescrizioni possono avere sulla libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di appello che non aveva esaminato la doglianza relativa alla mancata determinazione delle manifestazioni sportive per cui il divieto doveva ritenersi operante)."

 

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