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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 novembre 2015, n. 22513

Collegamento negoziale tra contratto di “transfer internazionale” di prestazioni sportive e contratto di lavoro sportivo

Nell’ambito del rapporto di lavoro di prestazioni sportive professionistiche, il contratto di cessione del “transfer” internazionale, intercorso tra due società sportive, ed il contratto di lavoro subordinato, stipulato tra società sportiva ed atleta, debbono ritenersi collegati sia in senso genetico che in senso funzionale.

Un noto club calcistico di Serie A stipulò due contratti: con un calciatore argentino, al fine di assicurarsi le sue prestazione sportive, e con il club presso cui l’atleta era tesserato, dove fu espressamente previsto che l’accordo d’acquisto e vendita del transfer internazionale del calciatore era subordinato alla prova documentale che quest’ultimo avesse cittadinanza italiana.

A seguito di una vicenda penale che coinvolse l’atleta, emerse la falsità della documentazione attestante la cittadinanza italiana del calciatore. Così la società acquirente si rifiutò di retribuirlo e di ammetterlo agli allenamenti poiché ritenne che l’efficacia del primo contratto (intercorso tra le due società) fosse sottoposta al verificarsi della condizione sospensiva costituita dalla dimostrazione documentale del diritto alla cittadinanza italiana del calciatore.

L’atleta argentino convenne in giudizio la società calcistica chiedendone la condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite ed il risarcimento del danno. Tuttavia, sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello rigettarono la domanda asserendo che “se, per un verso, non poteva porsi in dubbio l'autonomia dei due contratti, d'altro canto era pur vero che gli stessi erano collegati tra loro, unico essendo l'interesse perseguito dai contraenti, sia pure attraverso la pluralità dei contratti, per cui non essendosi avverata la condizione sospensiva del possesso della cittadinanza italiana, […] un tale vizio era destinato a riverberare i suoi effetti sul contratto stipulato da quest'ultimo con la società sportiva […]”.

L’atleta ricorse in Cassazione per la riforma della pronuncia in Appello.

Con sentenza pubblicata il 4 novembre 2015, la Suprema Corte rigettò il ricorso avendo ritenuto che “la ricostruzione giuridica dell'intera operazione eseguita dalla Corte territoriale in termini di collegamento negoziale sia genetico che funzionale” tra i contratti in questione era corretta e che, nel meccanismo del collegamento negoziale, “non c'è un unico contratto, ma una pluralità coordinata di contratti, che conservano ciascuno una propria causa, anche se nel loro insieme mirano ad attuare una unitaria operazione negoziale, per cui il criterio distintivo non è quello formale (unità o pluralità di documenti contrattuali,[…]), ma quello sostanziale, perché è dato dalla unità o dalla pluralità di cause”.


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