Cass. Pen., sez. III, sent. 12351/14, dep. 17 marzo 2014, (est. Grillo) Art. 2 l. 205/93
Art. 2 l. 205/93
Il verso “buuuuuu” intonato nei confronti dei giocatori avversari non può essere catalogato come mero gesto di disapprovazione, ancorchè plateale, connotato da elevata dose di maleducazione, bensì costituisce forma di discriminazione di stampo razziale ed in quanto tale qualificabile quale illecito penale ai sensi dell’art. 2 l. 205/93, quando indirizzato indistintamente ai giocatori “di colore” della squadra avversaria.
Art. 6 l. 401/89
Ai fini dell’adozione del DASPO da parte dell’autorità amministrativa e della successiva convalida da parte di quella giudiziaria, la Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha sancito la necessità del rispetto di alcuni requisiti, ulteriori rispetto all’attribuibilità al soggetto della condotta incriminata: le ragioni di necessità ed urgenza, la pericolosità concreta ed attuale del soggetto destinatario della misura ed, in ultimo, la congruità della durata della misura stessa. Nel caso di specie, è stato analizzato in particolare il requisito della pericolosità, desunto dal giudice dalla modalità della condotta, manifestatasi in occasione di un incontro amichevole che, per definizione, non ha la stessa valenza emotiva tipica di una gara ufficiale; la manifestazione di discriminazione razziale nel corso di un’amichevole, quindi, costituisce un indice sintomatico di una maggiore virulenza di determinate manifestazioni esteriori del tifo.