Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2014, n. 37757
Giuoco in materia penale - Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni
È illegittima l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, che non enunci le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi; infatti, la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura, per la quale è richiesto un quid pluris di pericolosità sociale, occorre che nella motivazione del provvedimento del Questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso.