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Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1322

Danno cagionato dall’allievo durante una partita di pallavolo: quando l’insegnante e l’amministrazione sono responsabili ex art. 2048 c.c.?


Per la Suprema Corte non è configurabile una responsabilità ex art. 2048 c.c. dell’insegnante e del Ministero competente per i danni subiti da un terzo, colpito in occasione di una partita di pallavolo tenuta nel cortile di una scuola da una palla lanciata per rimetterla in campo con un calcio anziché con le mani, quando sia assente una finalità lesiva e sussista, invece, un collegamento funzionale tra l’azione dell’alunno e il gioco in atto, senza che assuma rilievo la violazione delle regole del gioco stesso, che esclude lanci con i piedi.


L’art. 2048 c.c. non configura un’ipotesi responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente e che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.


Condizioni di applicabilità della norma che si traducono in un fatto costitutivo, l’illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dalla scuola (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 14.10.2003, n. 15321, in Giur. it. 2004, 1848 ).


Nel caso di specie, la Corte di Cassazione osserva che l’azione dannosa si è consumata nel corso di una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici.


Si può quindi fare riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva.


In proposito, la giurisprudenza ha affermato che il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile va individuato nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo.


Questo collegamento va sicuramente escluso se l’atto è compiuto allo scopo di ledere o con violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco. In tal caso, la condotta è sempre punibile, anche se in ipotesi non avesse violato regole dell’attività sportiva svolta.


Diversamente, la responsabilità non sussiste quando, come nel caso di specie, le lesioni sono la conseguenza di un atto posto senza la volontà di ledete e quando, pur in presenza di violazione delle regole di gioco, l’atto è a questo funzionalmente connesso (la Corte richiama la decisione Cass. civ. Sez. 3, 8.08.2002, n. 12012, in Giust. civ. Mass. 2002, 1514).


Pertanto, le modalità di verificazione del sinistro - calcio al pallone con cui si disputava la partita di pallavolo, presumibilmente per rimettere la palla in campo - depongono secondo i giudici di legittimità per la mancanza di una finalità di ledere in capo all’alunno e per l’esistenza di collegamento funzionale tra l’azione di questi e il gioco in atto, pur se con violazione delle regole del gioco stesso, che non ammette lanci con i piedi.

 

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