Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014 n. 26901
Responsabilità per custodia della società per danni subiti da uno spettatore allo stadio
Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2011 M. T. ha convenuto davanti al Tribunale di Palermo la s.p.a. U.S. Città di Palermo, quale custode dello stadio cittadino, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti il (OMISSIS), mentre assisteva alla partita di calcio (OMISSIS).
In tale occasione è stata colpita al viso da un moschettone da trekking, lanciato da un "anello" dello stadio superiore al suo, in corrispondenza della curva sud, riportando la frattura dell'arco zigomatico.
L'attrice ha dedotto a fondamento della domanda di condanna sia la responsabilità contrattuale, sia la responsabilità aquiliana della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c..
La convenuta ha resistito, chiedendo in via cautelativa l'autorizzazione a chiamare in causa la s.p.a. Assicurazioni generali per esserne garantita.