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Corte cost. 31 ottobre 2013, n. 254

SPORT - Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti - Disciplina afferente all'edilizia sportiva, ascrivibile alla materia concorrente dell'ordinamento sportivo - Contrasto con il principio che vieta di prevedere, in materia legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Estensione della dichiarazione alla successiva disposizione che definisce i criteri per l'erogazione delle risorse

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119 Cost., l'art. 64, commi 1 e 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui, al comma 1, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti, e, al comma 2, prevede che i criteri per l'erogazione delle risorse in questione siano definiti attraverso un decreto, avente dichiarata natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Infatti, l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza". Ciò, in particolare, quando la finalizzazione è, come in questo caso, specifica e puntuale. L'evidente subordinazione del disposto del comma 2 dell'art. 64 del D.L. n. 83 del 2012 alla perdurante vigenza del contenuto normativo del precedente comma 1 fa sì che, accolta la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 1, debba essere estesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al successivo comma 2, in quanto, trattandosi di disposizione destinata ad operare esclusivamente in funzione della precedente, venuta meno questa, non trova giustificazione la sua permanenza nell'ordinamento.

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