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LA F.I.G.C. NON È UN ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO/ CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.lgs. n. 50 del 2016). Consiglio di Stato, Sez. V, 15/07/2021, n. 534

Titolo

LA F.I.G.C. NON È UN ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO/

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.lgs. n. 50 del 2016)

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Consiglio di Stato Sez. V, 15/07/2021, n. 5348 – Presidente Barra Caracciolo, Estensore Perotti.

Massima

La Federazione Italiana Giuoco Calcio non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 ed all'art. 2, comma primo, punto 4, della direttiva UE n. 24 del 2014; ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello civile, in ordine alla specifica vertenza avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di revisione legale di un Istituto di credito (Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario).

Keywords

F.I.G.C. – CONI - ENTI PUBBLICI - RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Commento

Con la sentenza n. 5348 del 2021, il Consiglio di Stato si è occupato della possibilità di attribuire la natura di organismo di diritto pubblico alla F.I.G.C., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 2, comma primo, della direttiva UE n. 24 del 2014. Invero, la riconduzione a tale categoria comporterebbe l'obbligo per la FIGC di applicare alle proprie gare d'appalto la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui, perché possa parlarsi di un "organismo di diritto pubblico", devono sussistere tre condizioni: ovvero, si tratti di un soggetto 1) dotato di personalità giuridica; 2) sottoposto ad influenza pubblica dominante; 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. I predetti requisiti non sono tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente (ex multis, Cons. Stato, V, 12 dicembre 2018, n. 7031) e valutati caso per caso dal giudice, poiché l'elenco degli organismi di diritto pubblico - di cui all'allegato IV del Codice dei contratti pubblici - non ha carattere tassativo, ma solo esemplificativo.

 

Il Collegio, nella decisione in commento, condivide la valutazione fornita dal primo giudice, secondo cui le federazioni avrebbero personalità giuridica di diritto privato (requisito per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico), con assegnazione di funzioni di rilievo pubblicistico (ex art. 23 dello Statuto del CONI, ma critica l’assunto delle sentenze appellate, secondo cui la federazione: 1) sarebbe finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; 2) avrebbe la gestione  soggetta al controllo pubblico; 3) avrebbe l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

 

Sulla scorta di alcuni principi, desumibili dalla decisione del 3 febbraio 2021 della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Collegio afferma che bisogna rilevare, nel singolo specifico caso, se i poteri pubblici possano influire sulle decisioni dell'organismo, al fine di verificare se, nei fatti, i diversi poteri spettanti al CONI nei confronti della FIGC abbiano l'effetto di creare una dipendenza della federazione rispetto al CONI, tale per cui quest'ultimo possa influire sulle decisioni di detta federazione in materia di appalti pubblici. Da un complessivo esame delle risultanze di causa, il Collegio giunge ad affermare che i poteri di direzione e controllo del CONI nei confronti della FIGC non siano tali da imporre a quest'ultima il decisivo principio del finanziamento pubblico maggioritario. Non è, infatti, dato riscontrare che il riconoscimento della F.I.G.C. ai fini sportivi consenta, di per sé solo, al CONI di esercitare (sia pure successivamente) un controllo attivo sulla gestione della federazione, tale da influire sulle decisioni di quest'ultima in materia di appalti pubblici. Né un potere di tal genere è implicito nella possibilità - attribuita sempre al CONI dall'art. 5, comma 2, lett. a), e dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 242 del 1999, oltre che dagli artt. 20, comma 4, e 23, commi 1-bis e 1-ter, del relativo Statuto - di adottare nei confronti delle federazioni sportive italiane atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istruzioni concernenti l'esercizio dell'attività sportiva disciplinata dalle stesse, poiché questi sono finalizzati ad imporre regole generali ed astratte, relative in generale all'organizzazione sportiva nella sua dimensione pubblica, ma non consentono un intervento diretto ed attivo nella loro attività di gestione, tale da influire sulle decisioni in materia di appalti pubblici.

 

Neppure è decisiva, in favore della qualificazione come organismo di diritto pubblico della F.I.G.C., l'attribuzione al CONI del potere di approvare i bilanci consuntivi e quelli di previsione annuali delle federazioni sportive nazionali, poiché "il CONI non ha, in materia, il potere di apporre un proprio veto sull'approvazione del bilancio, il quale, infatti, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta, può (rectius: deve) essere approvato dall'Assemblea federale". Trattasi, dunque, di una forma di controllo solamente indiretto nei confronti delle attività economiche svolte dalle federazioni, per di più limitato al rispetto dei vincoli di destinazione apposti alla contribuzione pubblica che, peraltro, nel caso della FIGC, è minoritaria ai fini della copertura delle spese da questa sostenute, in quanto pari ad appena il ventuno per cento circa delle entrate della federazione, ossia la promozione dello sport giovanile, la preparazione olimpica e lo svolgimento di attività di alto livello. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, dunque, concludersi che la Federazione Italiana Giuoco Calcio non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico e ne consegue, in ordine alla specifica vertenza per cui è causa, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello civile, con conseguente applicazione del regime processuale di cui all'art. 11 c.p.a.

 

Avv. Saverio Sicilia

 

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