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Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7165. "Il perimetro della riserva di giurisdizione del Giudice Sportivo"

Titolo

Il perimetro della riserva di giurisdizione del Giudice sportivo

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Consiglio di Stato, Sezione V, 20 dicembre 2018, n. 7165

 

Massima

L’art. 2 del Decreto Legge, 19 agosto 2003, n. 220, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportivo”, deve interpretarsi nel senso che nell’ambito del processo sportivo, gli organi di giustizia sportiva devono risolvere ogni questione attinente al processo, compresa l’individuazione dei soggetti legittimati ad agire e a resistere in giudizio e la valutazione della sussistenza dei presupposti processuali, oltre che delle condizioni per l’irrogazione, in concreto, della sanzione disciplinare.

Keywords

Giustizia sportiva; autonomia; riserva; procedimento disciplinare

Commento

Con la sentenza del 20 dicembre 2018, n. 7165, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello del CONI avverso la decisione del TAR Lazio, Sez. I-ter, del 12 aprile 2018, n. 4041, con la quale il Giudice amministrativo di primo grado, accogliendo le censure di alcuni componenti della Federazione Italiana Danza Sportiva – FIDS, ha annullato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI a Sezioni Unite del 7 novembre 2017, prot. n. 878/2017.

Con tale decisione, il Collegio di Garanzia, disponendo il rinvio al Tribunale Federale di primo grado, ha accolto il ricorso della Procura Generale dello Sport avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello che, confermando quanto statuito dal Tribunale Federale, aveva rilevato il difetto di titolarità del Procuratore Generale dello Sport a procedere nei confronti dei componenti federali della FIDS e dichiarato l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei loro confronti.

Avverso la decisione del Collegio di Garanzia di rimettere la causa al Tribunale Federale, i componenti della FIDS hanno proposto ricorso al TAR Lazio lamentando, tra le altre cose, la violazione degli artt. 2 del Decreto Legge, 19 agosto 2003, n. 220 e 54 del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura in cui il Collegio di Garanzia si sarebbe pronunciato su un provvedimento (ossia la decisione della Corte Federale d’Appello) che non recava alcuna sanzione, limitandosi a dichiarare improcedibile l’azione disciplinare della Procura Generale dello Sport.

Il Giudice amministrativo di prime cure, accogliendo le doglianze dei componenti della FIDS, ha annullato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, osservando:

-in via preliminare, che (i) la legittimazione passiva, nei giudizi avverso le decisioni del Collegio di Garanzia, è in capo al CONI in quanto l’Organo di giustizia sportiva non avrebbe personalità giuridica autonoma e distinta da quella del CONI ed emette atti di natura amministrativa e non giurisdizionale; (ii) non ravvisandosi nel caso di specie comportamenti rilevanti sul piano disciplinare né sanzioni disciplinari già irrogate, la giurisdizione spetta la Giudice amministrativo in virtù dell’interpretazione restrittiva della riserva di giurisdizione in favore del giudice sportivo sulle sanzioni disciplinari; (iii) non sussisterebbe alcuna questione pregiudiziale sportiva in quanto la pronuncia sull'inammissibilità dell'azione disciplinare è idonea a definire il giudizio, senza ulteriori fasi di merito; (iv) la mera riapertura del procedimento disciplinare, mediante il rinvio della causa al Tribunale Federale, sarebbe di per sé idonea a far sorgere l’interesse a ricorrere in capo ai componenti federali in quanto decisione immediatamente lesiva;

- nel merito, che il Collegio di garanzia dello Sport (a) nel caso di specie sarebbe sfornito del potere cognitivo di legittimità, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge, 19 agosto 2003, n. 220, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva” e dell'art. 54 del Codice di giustizia sportiva, nella parte in cui prevedono che il Collegio di garanzia può conoscere solo delle sanzioni tecnico-sportive concretamente irrogate; (b) avrebbe dovuto ritenere non ammissibile alcuna delega delle funzioni inquirenti e requirenti da parte del Procuratore generale, in quanto la Procura generale ha esclusivamente funzioni di vigilanza e coordinamento delle attività inquirenti e requirenti che spettano in via esclusiva alle Procure federali.

Avverso la sentenza del TAR Lazio, il CONI ha proposto appello dinanzi al Giudice amministrativo di secondo grado.

Il Consiglio di Stato, confermando che il CONI è “l’unico soggetto legittimato a resistere alle impugnazioni delle decisioni dell'organo di ultima istanza della giustizia sportiva”, ha accolto le argomentazioni di parte ricorrente, riformando, per gli effetti, la decisione del TAR Lazio.

In merito all’ambito applicativo dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice amministrativo di secondo grado ha affermato che l’art. 2 del Decreto Legge, 19 agosto 2003, n. 220, sotteso alla disposizione codicistica, deve essere interpretato nel senso che “anche la mancata irrogazione di sanzione disciplinare, alla conclusione del procedimento dinanzi alla “giustizia associativa”, non fa venire meno la riserva dell'ordinamento sportivo a favore di quello statale”.

Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR Lazio, dunque, il perimetro applicativo dell’art. 2 del citato Decreto Legge e, di conseguenza, dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non può essere confinato dalla “irrogazione” delle sanzioni intesa come atto con cui la sanzione, astrattamente comminata dall’ordinamento sportivo, viene concretamente irrogata all'esito del giudizio e applicata al destinatario della decisione dell'organo di giustizia di quell'ordinamento.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’art. 2, co. 1, del Decreto Legge, riferendosi alla “disciplina delle questioni” in materia di “irrogazione ed applicazione” delle sanzioni, contempla anche il procedimento che culmina nella decisione sanzionatoria.

All’ordinamento sportivo, pertanto, spetta anche l’individuazione degli organi, delle regole e degli atti del giudizio iniziato a seguito dell’esercizio dell'azione disciplinare.

Con riferimento al caso di specie, poi, il Giudice amministrativo di secondo grado ha ritenuto che la questione della titolarità dell’azione disciplinare in capo al Procuratore generale dello Sport rappresenta una questione di rito sui presupposti processuali del processo sportivo, afferente all’individuazione dell’organo della giustizia sportiva titolare del potere disciplinare, quindi alla “materia” della “irrogazione ed applicazione delle[…] sanzioni disciplinari sportive”, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge.

In caso contrario, ad avviso del Consiglio di Stato, si violerebbe il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, finendo per sindacarne la competenza degli organi, nonché la legittimazione all’esercizio dell’azione disciplinare e la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento del processo sportivo, sostituendo il giudizio del Giudice amministrativo a quello per legge riservato al Giudice sportivo.

Autore

Enrico Spagnolello, Dottore in Giurisprudenza

Andrea Sircana, Dottore in Giurisprudenza

 

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