Consiglio di Stato, sent. n. 5304-2016
"Ai sensi dell'art. 1 comma 1, l.13 dicembre 1989, n. 401 il questore - nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui agli artt. 4 commi 1 e 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, 5, l. 22 maggio 1975, n. 152, 2 comma 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, 6-bis commi 1 e 2 e 6-te, della succitata l. n. 401del 1989, nonché per il reato di cui all'art. 2-bis, d.lg. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380 comma 2 lettere f) ed h), c.p.p., ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza - può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime."