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Cons. Stato Sez. V, Sent., 15.03.2017, n. 1173

Consiglio di Stato – Sanzioni disciplinari - Giurisdizione esclusiva del giudice sportivo – Autonomia dell’Ordinamento sportivo – Momento determinativo della giurisdizione: verificazione del fatto contestato e contestazione – Indisponibilità dei presupposti di operatività dei criteri di riparto tra giurisdizione settoriale sportiva e giurisdizione generale statale – Dimissioni dell’incolpato – Irrilevanza ai fini della persistenza della giurisdizione sportiva.


L’Autorità amministrativa difetta di giurisdizione in punto di ricorso per l’annullamento di sanzioni disciplinari inferte dagli organi di giustizia sportiva a seguito di illecito sportivo.


L’autonomia dell’ordinamento sportivo trova conferma a livello costituzionale, in relazione all’art. 2 (che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”) ed all’art. 18 (che sancisce la libertà di associazione).


La fuoriuscita dall’ordinamento sportivo di un soggetto non preclude la sua sottoponibilità al relativo procedimento disciplinare, atteso che la giurisdizione (sportiva) si radica con riferimento alla natura del provvedimento (disciplinare), nel momento in cui il fatto oggetto di giudizio si è verificato, ed in quello in cui è stato contestato ed ha avuto inizio il procedimento stesso.


I presupposti di operatività dei criteri di riparto tra le giurisdizioni, sportiva e statale, non sono disponibili; le “dimissioni” dalle cariche e dal tesseramento non influiscono sulla procedibilità dell’azione disciplinare sportiva.


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