(CONI) – (FIGB) - La decisione relativa all’assegnazione di una vittoria a tavolino rientra nella competenza esclusiva degli organi dell'ordinamento sportivo
Titolo |
(CONI) – (FIGB) - La decisione relativa all’assegnazione di una vittoria a tavolino rientra nella competenza esclusiva degli organi dell'ordinamento sportivo. |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Cons. Stato, Sez. V, 13/10/2022, n. 8743 - Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF Stefano Fantini, Consigliere Anna Bottiglieri, Consigliere Giorgio Manca, Consigliere Massimo Santini, Consigliere, Estensore |
Massima |
La questione centrale, con riferimento alla c.d. vittoria a tavolino è, in termini oggettivi, una procedura in cui si fa governo - seppure non sul campo - di regole che rimangono regole "del gioco", cioè tecniche e sportive, perché comunque relative al campo; non già di regole espressive di discrezionalità amministrativa. Pertanto, l'interesse che sta di fronte ad esse è, per l'ordinamento generale, un interesse mero, e non tale da consentire di evocare l'intervento della giurisdizione amministrativa, e la decisione se ad una squadra sia da assegnare la vittoria a tavolino rientra nella competenza degli organi dell'ordinamento sportivo. |
Keywords |
CONI – GIUSTIZIA SPORTIVA – BRIDGE - (FIGB) - Art. 2, comma 1, lettera a), D.L. n. 220 del 2003 |
Commento |
Il caso esaminato trae origine dalla decisione, di aggiudicazione della gara a tavolino in favore dell’associazione (X), disposta dalla Federazione Italiana di Bridge a causa della mancata partecipazione alla finale del torneo nazionale di BRIDGE 2020 da parte dell’associazione (XX), in violazione dell’art. 21 Reg. Campionati Bridge - (Obbligo di ultimazione della gara). A seguito della proposizione del gravame, la predetta decisione è stata riformata dal Collegio di Garanzia del Coni che ha giustificato l’assenza dell’associazione a causa del COVID. Tale determinazione è stata poi impugnata innanzi al TAR LAZIO che ha declinato la giurisdizione del giudice statale. L’associazione (X) ha proposto, quindi, appello avverso la decisione del TAR LAZIO sul presupposto di una errata declinazione della giurisdizione e, con controdeduzioni, resisteva il CONI. Trattenuta la causa in decisione, con sentenza n. 8743 del 2022, il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibili le argomentazioni del TAR, trattandosi, nel caso esaminato, di applicazione di regole tecniche e sportive di gioco e non di provvedimenti che incidono su diritti/interessi delle parti. Nella sentenza viene richiamata espressamente la L. 17 ottobre 2003, n. 280, che disciplina “i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale statale degli atti a contenuto tecnico sportivo”; viene, altresì, rammentato che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI Sez., 17 aprile 2009, n. 2333 e 9 luglio 2004, n. 5025). Nel caso di specie, al fine di escludere la giurisdizione del giudice dello Stato, è stato osservato come la controversia relativa al riconoscimento della vittoria a tavolino rientri in quelle di natura puramente tecnica (relativa all'applicazione delle regole sullo svolgimento degli incontri) che si consuma all'interno dell'ordinamento sportivo. "La questione centrale è che la c.d. vittoria a tavolino è, in termini oggettivi, una procedura in cui si fa governo - seppure non sul campo - di regole che rimangono regole "del gioco", cioè tecniche e sportive, perché comunque relative al campo; non già di regole espressive di discrezionalità amministrativa.” Pertanto, l'interesse sotteso alla vicenda non consente di evocare l'intervento della giurisdizione amministrativa (Cons. giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048), in quanto il diverso risultato sportivo che si vuole ottenere rientra, per l’ordinamento statale, nell’area dell’indifferente giuridico, di competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva. In ragione di quanto esposto, il Consiglio di Stato rigetta l’appello avanzato e compensa le spese. |
Avv. Saverio Sicilia |