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Corte di Giustizia UE: gli stati nazionali possono ampliare i diritti del broadcaster per la trasmissione in diretta di un incontro sportivo sul web

rivistadiritto1“L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore”.

 

Così la Corte di Giustizia dell’unione Europea con una sentenza del 26 marzo 2015. La Corte era stata chiamata a decidere sulla controversia tra la C More Entertainment AB e il sig. Linus Sandberg in merito all’inserimento da parte di quest’ultimo, su un sito Internet, di collegamenti ipertestuali selezionabili grazie ai quali chi vi navigava poteva accedere alla trasmissione in diretta, su un altro sito, di partite di hockey su ghiaccio senza dover versare l’importo in denaro richiesto dal gestore dell’altro sito.

 

“Né l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, né qualsiasi altra disposizione di quest’ultima – sottolinea la Corte – indicano che il legislatore dell’Unione abbia inteso armonizzare e conseguentemente prevenire o eliminare eventuali differenze tra le legislazioni nazionali, con riferimento alla natura e all’ampiezza della tutela che gli Stati membri potrebbero riconoscere ai titolari di diritti previsti in tale articolo 3, paragrafo 2, lettera d), riguardo a taluni atti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che non sono espressamente previsti in quest’ultima disposizione”.

 

Inoltre, “risulta dal considerando 16 della direttiva 2006/115, che ha sostituito la direttiva 92/100, che agli Stati membri dev’essere riconosciuta la possibilità di prevedere, per i titolari di diritti connessi con il diritto d’autore, disposizioni che istituiscono una tutela più estesa di quella prevista dalla direttiva 2006/115 in ordine alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico”. Nella sentenza si evidenzia così che “l’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», dichiara al suo paragrafo 3, in particolare, che gli Stati membri devono prevedere, per gli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la diffusione delle loro trasmissioni via etere, nonché la comunicazione al pubblico delle loro trasmissioni qualora tale comunicazione venga effettuata in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso. Si deve quindi constatare che la direttiva 2006/115 riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere disposizioni che istituiscono una tutela più estesa, con riferimento alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico di trasmissioni effettuate da organismi di radiodiffusione, di quelle che devono essere attuate in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva“.

 

“Siffatta facoltà- afferma la Corte – implica che gli Stati membri possono concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, effettuati in un contesto diverso da quello previsto all’articolo 8, paragrafo 3, e segnatamente di trasmissioni alle quali chiunque può avere accesso dal luogo prescelto, tenendo ben presente che siffatto diritto non deve, come previsto dall’articolo 12 della direttiva 2006/115, in nessun caso pregiudicare la tutela del diritto d’autore. Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che non pregiudica detta facoltà degli Stati membri, riconosciuta all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, in combinato disposto con il considerando 16 di quest’ultima, di concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni a condizione che siffatta tutela non incida negativamente su quella del diritto d’autore”.

 

Di seguito il testo della sentenza.

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