Seleziona la tua lingua

Image

Domiciliazione

Aggiornamento del 20.12.22
Con riferimento all’istituto della domiciliazione di cui al vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi, si comunica che sul Registro Agenti Sportivi CONI (al link https://agentisportivi.coni.it/) è disponibile la corrispondente procedura informatica per la presentazione della domanda d’inserimento nell’elenco agenti sportivi domiciliati, da parte dell’agente domiciliatario validamente iscritto.

La richiesta d’inserimento (cfr. Allegato D) sarà scaricabile dalla stessa piattaforma dall’agente domiciliatario, che, con le proprie credenziali, accederà al servizio, inserendo i dati occorrenti, nonché allegando la richiamata richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, e i documenti da fornirsi a corredo, quali:

  1. copia dell’accordo di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti, unitamente ai relativi allegati [cfr. art.23 co.2 lettera a) del Regolamento agenti sportivi CONI];
  2. copia del certificato della federazione di riferimento di avvenuto inserimento nell’elenco di cui al Registro federale del domiciliato e della eventuale società;
  3. copia distinta bonifico bancario del pagamento dei diritti di segreteria, sul conto corrente con codice IBAN IT93P0100503309000000000087, intestato a CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per euro 500,00, con specifica causale (“istanza domiciliazione NOME COGNOME domiciliato” e “istanza domiciliazione RAGIONE SOCIALE della società di NOME COGNOME domiciliato”);
  4. copia del documento di riconoscimento del domiciliato, in corso di validità;
  5. eventuali documenti della società (ai sensi dell’art.19 del Regolamento agenti sportivi CONI).

La richiesta d’inserimento (cfr. Allegato D) è sottoscritta da entrambe le parti e specificatamente dal domiciliatario per la responsabilità su di esso gravante, ai sensi dell’art.23 comma 2 lett. c) del Regolamento agenti sportivi CONI, per le violazioni o irregolarità compiute dal domiciliato, anche circa la dichiarazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco domiciliati di cui ai commi 1 e 4, che il domiciliatario è tenuto ad accertare, fornendo alla Commissione agenti sportivi ogni chiarimento e documentazione richiesta ai fini della verifica della loro sussistenza come stabilito al comma 5.

Attività Istituzionali