FAQ – Agenti Sportivi
I riferimenti numerici definiscono l’ordine di pubblicazione nella pagina a seguire dei contenuti delle singole FAQ.
Ultimo aggiornamento 25 ottobre 2024
FAQ/1
Qual è l’importo minimo del massimale della polizza assicurativa di rischio professionale di cui all’articolo 4 comma 1 lettera m) del Regolamento CONI degli agenti sportivi?
Il massimale della polizza di assicurazione per la responsabilità professionale non deve essere inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila).
FAQ/2
L’imposta di bollo assolta dall’agente sportivo in fase di iscrizione o rinnovo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento CONI degli agenti sportivi, può essere chiesta a rimborso dall’agente che intende ritirare la propria istanza di iscrizione o rinnovo?
L’imposta di bollo assolta dall’agente sportivo in fase di iscrizione o rinnovo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento CONI degli agenti sportivi, non può essere rimborsata dal CONI in nessun caso.
FAQ/3
Un avvocato regolarmente iscritto presso un Ordine è abilitato a iscriversi presso il Registro Nazionale degli agenti sportivi senza sostenere l’esame di abilitazione?
Ai sensi degli artt. 1, comma 373 L. 205/2017 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 23.03.2018 gli avvocati e, in generale, tutti i soggetti che non siano muniti di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015 devono superare l’esame di abilitazione ai fini dell’iscrizione nel Registro Nazionale degli agenti sportivi.
FAQ/4
Per l’inserimento della società attraverso cui è esercitata l’attività di agente sportivo nell’apposito elenco del Registro Nazionale degli agenti sportivi è necessario che la società abbia stipulato una polizza assicurativa di rischio professionale?
Ai sensi del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi ai fini dell’inserimento della società nell’apposito elenco non è richiesta la stipula di una polizza di rischio professionale. Del resto ai sensi del combinato disposto degli artt. l’articolo 5, comma 2 e l’articolo 19 comma 1 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi soltanto l’agente persona fisica munito di titolo abilitativo (e di polizza assicurativa di rischio professionale) può esercitare la professione, eventualmente organizzandola in forma societaria.
FAQ/5
Per l’inserimento di una società attraverso la quale l’Agente Sportivo abilitato esercita l’attività nell’apposito elenco del Registro Nazionale degli agenti sportivi si deve applicare sulla domanda la marca da bollo da euro 250,00 e versare l’importo di 500 euro di diritti di segreteria?
Con decorrenza dall’annualità 2021, in relazione alla domanda di inserimento di una società attraverso la quale l’Agente Sportivo abilitato esercita l’attività nell’apposito elenco del Registro Nazionale degli agenti sportivi ai sensi del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, sono dovuti i diritti di segreteria e la marca da bollo.
FAQ/6
Un Agente sportivo, in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento) può iscriversi al Registro Nazionale del CONI anche successivamente al 31 dicembre 2020?
Ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento CONI degli agenti sportivi, un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento), può fare domanda di iscrizione al Registro Nazionale del CONI e ottenere la relativa iscrizione in qualsiasi momento, avendo il titolo natura permanente.
FAQ/7
Quanto dura la domiciliazione di un agente presso un Agente Sportivo o un Agente Sportivo Stabilito?
Ai sensi dell’art. 23 comma 3 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi l’iscrizione di un domiciliato nell’elenco Registro CONI a seguito di elezione di domicilio presso un agente sportivo o agente sportivo stabilito ha durata dall’iscrizione deliberata dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi sino alla conclusione dell’anno solare ovvero sino alla precedente data indicata nell’accordo di domiciliazione e, in ogni caso, sino alla validità dell’iscrizione dell’Agente domiciliatario al Registro nazionale; in caso di cancellazione dell’Agente domiciliatario dal Registro nazionale agenti sportivi, l’iscrizione del domiciliato sarà automaticamente cancellata.
FAQ/8
È possibile iscrivere nell’elenco delle società costituite dagli agenti sportivi iscritti ai sensi dell’articolo 5 e che organizzano l’attività in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi società con azioni al portatore?
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2 lettera b) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi è vietato iscrivere nell’elenco delle società costituite dagli Agenti Sportivi società con azioni al portatore non essendo possibile verificare l’effettiva e perdurante sussistenza del requisito della maggioranza assoluta del capitale sociale in capo ai soci agenti sportivi.
FAQ/9
In caso di cancellazione dal Registro nazionale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CONI degli agenti sportivi, l’agente cancellato ha diritto al rimborso dei diritti di segreteria già corrisposti?
L’agente sportivo, in caso di cancellazione dal Registro nazionale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CONI degli agenti sportivi, non ha diritto al rimborso dei diritti di segreteria già corrisposti.
FAQ/10
Assume rilievo ai fini del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell’articolo 4 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi una richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti di un Agente Sportivo?
Ai fini del possesso dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione presso il Registro CONI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) ed e) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, non assume rilievo la mera richiesta di rinvio a giudizio non potendo essere estesa la nozione di condanna a provvedimenti giudiziari prodromici alla stessa.
FAQ/11
L’agente sportivo iscritto al Registro nazionale, in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento) per ottenere l’abilitazione a operare anche presso un’altra federazione professionistica deve sostenere soltanto la prova speciale oppure è costretto a sostenere anche la prova generale?
Un Agente Sportivo iscritto al Registro nazionale in virtù di un titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento) per essere abilitato a operare anche presso un’altra federazione professionistica deve sostenere soltanto la relativa prova speciale.
FAQ/12
Ai fini della partecipazione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale di agente sportivo rileva la sussistenza di alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste all’art.18 del Regolamento CONI Agenti Sportivi?
Le ipotesi di incompatibilità previste all’art.18 del richiamato regolamento non precludono la possibilità di sostenere la prova generale dell’esame di abilitazione nazionale, ma solo l’iscrizione al Registro nazionale ai fini dell’esercizio della professione regolamentata di agente sportivo.
FAQ/13
Il candidato che ha corrisposto i diritti di segreteria senza tuttavia completare o inviare la domanda di partecipazione alla prova generale, ovvero che rinuncia alla domanda entro la scadenza dei termini di presentazione della stessa, ha diritto a ottenere il rimborso dei diritti di segreteria?
Il candidato che ha corrisposto i diritti di segreteria senza tuttavia completare o inviare la domanda di partecipazione alla prova generale, ovvero che rinuncia alla domanda entro la scadenza dei termini di presentazione della stessa, ha diritto a ottenere il rimborso dei diritti di segreteria.
FAQ/14
Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla prova generale, corrispondendo i relativi diritti di segreteria che dopo essere ammesso non si presenta alla prova scritta e/o orale, ovvero comunica di rinunciarvi ha diritto a ottenere il rimborso dei diritti di segreteria?
Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla prova generale, corrispondendo i relativi diritti di segreteria che dopo essere ammesso non si presenta alla prova scritta e/o orale, ovvero comunica di rinunciarvi non ha diritto a ottenere il rimborso dei diritti di segreteria.
FAQ/15
Il candidato la cui domanda di partecipazione alla prova generale è stata rigettata ha diritto a ottenere il rimborso dei diritti di segreteria?
Il candidato la cui domanda di partecipazione alla prova generale è stata rigettata ha diritto a ottenere il rimborso della metà dell’importo dei diritti di segreteria corrisposti. Il rimborso non è dovuto laddove, all’esito del controllo, la domanda è stata rigettata giacché rilevata la mancanza del possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del Regolamento Agenti Sportivi CONI dichiarati in sede di inoltro della domanda.
FAQ/16
Il candidato che rinuncia alla domanda prima dell’approvazione della medesima in Registro nazionale, ha diritto a ottenere il rimborso dei diritti di segreteria? E se è stato già avviato il soccorso istruttorio e/o attività di controllo?
Il candidato che rinuncia alla domanda di partecipazione alla prova generale prima della sua approvazione nel Registro nazionale ha diritto a ottenere il rimborso della metà dell’importo dei diritti di segreteria corrisposti, anche se avviato il soccorso istruttorio e/o attività di controllo.
FAQ/17
L’iscrizione al Registro nazionale della società attraverso cui l’agente domiciliato organizza la propria attività imprenditorialmente è subordinata al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 19 co.2?
Ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale della società dell’agente domiciliato attraverso cui il medesimo organizza imprenditorialmente la propria attività devono ricorrere le condizioni di cui all’art.19 co. 2 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.
FAQ/18
Ai fini del possesso delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b) e c) “i soci agenti sportivi” e “gli agenti sportivi abilitati” devono essere iscritti al Registro nazionale?
Ai fini del possesso delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b) e c), i “soci agenti sportivi” e “gli agenti sportivi abilitati” devono essere iscritti nel Registro nazionale nelle sezioni di cui all’art.3 co.1 lettere a) e b) del Regolamento CONI Agenti Sportivi.
FAQ/19
Può essere inserita nell’Elenco una società posseduta da una fiduciaria la cui maggioranza di capitale sociale è detenuta da agente persona fisica iscritta al Registro?
Ai fini del possesso del requisito di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b) non è sufficiente che il capitale sociale della società sia posseduto da una fiduciaria la cui maggioranza sia detenuta da un Agente Sportivo.
FAQ/20
Può essere ammesso alla prova generale dell’Esame di abilitazione il candidato che è iscritto, sta svolgendo, ma non ha completato – al momento della presentazione della domanda di ammissione alla prova medesima - le attività formative di cui alla lettera j) dell’articolo 13.1?
Ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 13, comma 1, lettera j) non è sufficiente che il candidato, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla prova generale dell’Esame di abilitazione, abbia svolto parzialmente le attività formative di cui alla lettera j) dell’art. 13.1.
FAQ/21
In quale Stato deve essere stato rilasciato il permesso di soggiorno che consente al cittadino di Stato non membro dell’UE di iscriversi al Registro nazionale ai sensi dell’art.4 co.1 lett. a) del Regolamento CONI Agenti Sportivi?
Il cittadino non comunitario che intenda iscriversi al Registro nazionale per esercitare l’attività di agente sportivo in Italia deve essere in possesso di idoneo permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane a ciò deputate.
FAQ/22
Le competenze professionali esercitate da un avvocato, iscritto al relativo Albo, possono intendersi incluse nelle competenze fatte salve dalla legge? E se sì, quali sono le competenze professionali che un avvocato può legittimamente esercitare senza essere iscritto al Registro Nazionale degli Agenti sportivi?
L’art. 1, comma 373 della Legge 205/2017 e l’art. 7 del DPCM del 23.3.2018, facendo salve le competenze professionali riconosciute per legge nell’ambito del divieto di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, riconoscono agli avvocati iscritti nel relativo albo di poter legittimamente intervenire alla conclusione dei contratti di cui all’art. 1, punti i) e ii) del Regolamento Coni Agenti sportivi, esercitando le competenze proprie dell’avvocato e quindi assistendo e tutelando il proprio cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico.
FAQ/23
Un Avvocato iscritto all’Albo, ai fini dell’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione ad agente sportivo, deve possedere anche il requisito di cui all’art. 13, comma 1, lett. j) del Regolamento Coni agenti sportivi? E in particolare è tenuto, in assenza di tirocinio, a frequentare un corso di formazione di cui all’art. 15 del Regolamento Coni agenti sportivi?
Qualora un Avvocato intenda partecipare alla prova generale dell’esame di abilitazione ad agente sportivo è tenuto - qualora non abbia eseguito il tirocinio di cui all’art. 13, comma 1, lett. j) (primo punto) del Regolamento Coni agenti sportivi - a frequentare un corso di formazione di cui all’art. 15 del medesimo Regolamento.
FAQ/24
Affinché possa essere considerato integrato il possesso del requisito ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. j) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi il tirocinio deve essere effettuato presso un agente sportivo cui siano stati conferiti almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale professionistica italiana?
Ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 13, comma 1, lett. j) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi è necessario che il tirocinio sia effettuato presso un agente sportivo abilitato a svolgere attività in Italia cui siano stati conferiti almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale professionistica italiana.
FAQ/25:
Ai fini della attestazione da parte di un agente sportivo dello svolgimento di un tirocinio ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. j) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi sono necessarie forme particolari?
Ai fini dell’attestazione dell’effettivo svolgimento di un tirocinio ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. j) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi è necessario che l’Agente Sportivo attesti sia di aver esercitato effettivamente e regolarmente l’attività, avendo espletato almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale professionistica, sia l’attività svolta per almeno sei mesi dal tirocinante. All’attestazione deve essere allegata copia di valido documento d’identità.
FAQ/26:
La normativa italiana sugli agenti sportivi, prevista per gli agenti comunitari, è applicabile ai cittadini del Regno Unito anche all’esito del procedimento di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit)?
La normativa italiana sugli agenti sportivi, prevista per gli agenti comunitari, sarà e rimarrà applicabile ai cittadini del Regno Unito sino al prossimo 31 dicembre 2020 incluso.
FAQ/27:
Un Ente, il cui corso di formazione è stato già accreditato dalla Commissione CONI degli agenti sportivi, è tenuto a presentare un’ulteriore richiesta di accreditamento laddove intenda erogare un nuovo corso di formazione?
L’accreditamento è relativo al singolo corso di formazione e non all’Ente; pertanto, è necessario presentare apposita richiesta di accreditamento per ciascun corso di formazione secondo quanto indicato nel documento “Richiesta di accreditamento corso di formazione ex art. 15 co.2 del Regolamento agenti sportivi CONI” e compilando debitamente (con relativi allegati) il relativo “Modello A - richiesta accreditamento” (entrambi i documenti sono scaricabili alla pagina web https://agentisportivi.coni.it/corsiFormazione).
FAQ/28:
Quali sono i soggetti istituzionali cui rivolgersi ai fini dell’accreditamento dei corsi di aggiornamento in capo all’agente sportivo di cui all’art. 8 del DPCM del 23.3.2018 e del decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 24.02.20 e quali le procedure di accreditamento?
I corsi diretti a permettere agli Agenti sportivi di assolvere all’obbligo di aggiornamento sono di competenza delle singole Federazioni sportive nazionali professionistiche, cui competono pertanto tutte le determinazioni anche ai fini di eventuale accreditamento.
FAQ/29:
La documentazione attestante i requisiti e/o le condizioni prescritte dal Regolamento Agenti sportivi del CONI e/o delle singole FSN che l’Agente è tenuto a depositare nel rispetto del predetto regolamento, se redatta in lingua straniera, può essere prodotta in lingua originale?
Ai fini della valida ed efficace produzione della documentazione attestante i requisiti e/o le condizioni prescritte dal Regolamento Agenti sportivi del CONI e/o delle singole FSN che l’Agente è tenuto a depositare nel rispetto del predetto regolamento, se redatta in lingua straniera, essa deve essere corredata di apposita traduzione in lingua italiana giurata ovvero apostillata dalle autorità a ciò deputate.
FAQ/30:
Ai fini del possesso da parte di una società di diritto UK del requisito di cui all’art. 19, comma 2, lett. a) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi è sufficiente la mera indicazione dell’iscrizione nella Companies House di un codice relativo alla generica attività d’intermediazione e/o consulenza?
Ai fini del possesso da parte di una società di diritto UK del requisito di cui all’art.19, comma 2, lett. a) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi non è sufficiente la mera indicazione dell’iscrizione nella Companies House di un codice relativo alla generica attività d’intermediazione e/o consulenza, essendo necessario che dalla documentazione trasmessa emerga che l’oggetto sociale sia costituito da attività disciplinata dal predetto Regolamento, ovvero, comunque, connessa o strumentale.
FAQ/31:
L’aver frequentato un corso di formazione ex art. 15 del Regolamento CONI degli agenti sportivi, o l’avere svolto un tirocinio di almeno sei mesi presso un agente sportivo che eserciti l’attività effettivamente e regolarmente, integra per sempre il requisito previsto dall’art. 13, comma 1, lett j (rispettivamente di cui al primo e secondo punto) del citato Regolamento o è sottoposto ad una validità temporale?
Il corso di formazione ex art. 15 del Regolamento CONI degli agenti sportivi e lo svolgimento del tirocinio di cui all’art. 13 comma 1 lett.j (primo punto), ai fini dell’integrazione dei requisiti per l’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale ex art. 13 del citato regolamento, devono considerarsi validi se frequentato il corso e svolto il tirocinio entro un anno dalla prova generale; la frequenza del corso di formazione e lo svolgimento del tirocinio sono integrati rispettivamente al momento del termine del corso e alla conclusione dei sei mesi di tirocinio.
FAQ/32:
Un dottore commercialista, regolarmente iscritto presso l’Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è abilitato ad esercitare l’attività di intermediazione diretta alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica, ovvero diretta al tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica, senza essere iscritto nell’apposito Registro nazionale del CONI?
Ai sensi degli art. 1, comma 373 L. 205/2017 e ss.mm. e dell’art. 7 del D.P.C.M. 23.03.2018 e ss.mm., i dottori commercialisti, regolarmente iscritti presso l’Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, in generale, tutti i soggetti che non siano muniti di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015 devono superare l’esame di abilitazione ai fini dell’iscrizione nel Registro Nazionale degli agenti sportivi per poter esercitare l’attività di intermediazione diretta alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica, ovvero diretta al tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica. Tuttavia, i dottori commercialisti, come ogni altro professionista iscritto all’Albo di riferimento, può esercitare e prestare la propria attività professionale di assistenza e consulenza a supporto della surriferita e tipica attività di intermediazione, senza necessità di sostenere l’apposito esame di abilitazione, né di iscriversi nell’apposito Registro nazionale del CONI.
FAQ/33:
Un professionista iscritto ad un Albo professionale, munito della relativa polizza contro i rischi della relativa professione (per esempio un commercialista o un avvocato), per esercitare la professione dell’Agente sportivo deve munirsi anche di ulteriore polizza professionale a copertura di tale attività?
Ai sensi del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, ai fini della iscrizione al Registro Nazionale del CONI, è necessario che l’Agente sia munito di specifica polizza a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della professione di agente sportivo.
FAQ/34:
Il soggetto in possesso di qualifica professionale conseguita all'estero che intenda svolgere l’attività lavorativa di agente sportivo in Italia, ricevuto il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale a seguito del superamento di misura compensativa, è abilitato ad iscriversi al Registro nazionale nella sezione agenti sportivi o nella sezione stabiliti?
Il soggetto è abilitato ad iscriversi al Registro nazionale nella sezione agenti sportivi di cui all’art.3 co.1 lett. a) del Regolamento CONI Agenti Sportivi, fermo comunque il possesso, laddove cittadino extracomunitario, del permesso di soggiorno.
FAQ/35:
Il ricorso di cui all’art.27 co.2 del Regolamento disciplinare agenti sportivi CONI, promosso avverso la decisione della Commissione federale agenti sportivi, come deve essere presentato?
Il ricorso avverso la decisione della Commissione federale agenti sportivi deve essere presentato mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata commissione.agentisportivi@cert.coni.it
FAQ/36:
Quando deve essere eseguito il versamento dei diritti amministrativi di cui alla “Tabella diritti amministrativi di accesso al procedimento d’appello alla Commissione agenti sportivi presso il CONI, ai sensi dell’art.27 del Regolamento disciplinare agenti sportivi”?
I diritti amministrativi di cui alla tabella pubblicata al link https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/TABELLA_diritti_amministrativi_-_procedimento_d-appello_Commissione_CONI_Agenti_sportivi_-_disciplina.pdf devono essere versati al CONI, ai fini dell’accesso al richiamato procedimento appello, contestualmente alla trasmissione del ricorso.
FAQ/37:
Cosa si intende per essere residente “da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano)” di cui all’art.23 co.1 lett. (i) del Regolamento agenti sportivi CONI?
Il requisito è integrato allorché l’istante possa vantare la residenza in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano) dall’anno precedente la data di trasmissione della domanda di inserimento all’Elenco domiciliati.
FAQ/38:
Cosa si intende per avere “ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati, nel corso dell’ultimo anno” di cui all’art.2 co.1 lett. g) e art.23 co.1 lett. (iii) del Regolamento agenti sportivi CONI?
Il requisito è integrato allorquando nell’anno precedente alla data di trasmissione della domanda di inserimento all’Elenco domiciliati, il domiciliato abbia ricevuto due mandati in relazione ai quali sia stata eseguita inerente attività verificabile.
FAQ/39:
L’art. 23 co.1 lett. (iii) del Regolamento agenti sportivi CONI fa riferimento a due mandati ricevuti ed effettivamente eseguiti nell’ambito della sola Federazione sportiva nazionale italiana?
No. Il requisito è integrato quando il domiciliato abbia svolto nel corso dell’ultimo anno l’attività di agente sportivo, anche nell’ambito di più e diverse federazioni.
FAQ/40:
Il domiciliatario è tenuto ad accertare e verificare il possesso da parte del domiciliato dei requisiti e condizioni richiesti ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale - Elenco domiciliati?
Si, dovendo altresì fornire ogni chiarimento e documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione ai sensi dell’art.23 co.5 del Regolamento agenti sportivi CONI; d’altronde, il domiciliatario è responsabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 lett. c) del richiamato regolamento, per le violazioni o irregolarità compiute dal domiciliato, anche circa la veridicità della dichiarazione resa sul possesso dei requisiti e condizioni per l’iscrizione nell’Elenco domiciliati.
FAQ/41:
A che titolo il domiciliatario sottoscrive unitamente al domiciliato la richiesta d’inserimento (cfr. Allegato D) nel Registro nazionale - Elenco domiciliati?
Con la richiesta d’inserimento (cfr. Allegato D), sottoscritta dal domiciliato e dal domiciliatario, è resa autodichiarazione rispettivamente del possesso da parte del domiciliato dei requisiti regolamentari e dell’avvenuto accertamento e verifica dei medesimi da parte del domiciliatario.
FAQ/42:
In sede di presentazione della domanda di inserimento nel Registro nazionale - Elenco domiciliati quale documentazione deve essere prodotta per la prova della sussistenza dei requisiti di cui all’art.23 co.1 del Regolamento agenti sportivi CONI?
Fermo il deposito dell’accordo di collaborazione, corredato dai documenti acquisiti dal domiciliatario e domiciliato ai sensi dell’art. 23 co.2 lett.a), è sufficiente l’autodichiarazione resa con la sottoscrizione dello Allegato D; ad ogni modo, ai sensi del successivo co.5, la Commissione agenti sportivi CONI potrà richiedere all’esito dell’iscrizione ogni chiarimento e documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
FAQ/43:
L’Ente istante che rinuncia alla richiesta di accreditamento di corso di formazione ha diritto ad ottenere il rimborso dei diritti di segreteria corrisposti?
Si, se rinuncia alla domanda di accreditamento prima dell’approvazione o della richiesta di integrazione o chiarimenti. Se la rinuncia è successiva all’approvazione o alla richiesta di integrazione o chiarimenti, l’Ente istante, nel primo caso, non ha diritto al rimborso e, nel secondo caso, al rimborso della sola quota di euro 100,00, al pari dell’ipotesi di deliberazione di non accoglimento della domanda.
FAQ/44:
Il soggetto che rinuncia alla domanda di iscrizione in Registro nazionale prima che la Commissione agenti sportivi CONI provveda sulla medesima, ha diritto ad ottenere il rimborso dei diritti di segreteria? E se è stato già attivato il soccorso istruttorio ovvero avviata attività di controllo?
Si, il soggetto che rinuncia alla domanda di iscrizione in Registro nazionale prima che la Commissione agenti sportivi CONI provveda sulla medesima ha diritto ad ottenere il rimborso dell’intero importo dei diritti di segreteria versati. Qualora la rinuncia sia successiva all’attivazione di soccorso istruttorio o all’avvio di attività di controllo, il soggetto avrà diritto al rimborso della sola quota di euro 150,00.