(CONI) – (FIGB) - La decisione relativa all’assegnazione di una vittoria a tavolino rientra nella competenza esclusiva degli organi dell'ordinamento sportivo
La decisione relativa all’assegnazione di una vittoria a tavolino rientra nella competenza esclusiva degli organi dell'ordinamento sportivo (nota a Cons. Stato, Sez. V, 13/10/2022, n. 8743).
LA F.I.G.C. NON È UN ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO/ CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.lgs. n. 50 del 2016). Consiglio di Stato, Sez. V, 15/07/2021, n. 534
"Art. 49 N.O.I.F. – UEFA – LEGA PRO – MERITO SPORTIVO D.L. 19 maggio 2020, n. 34". Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 08-10-2020) 26-10-2020, n. 6466"
Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533, 8534 e 8535 "Nessuna violazione del diritto della concorrenza nell’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018"
Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2020, n. 2320. "Giurisdizione amministrativa
Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2018, n. 3036. "Principio di autonomia dell’ordinamento sportivo e norme organizzative"
Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7165. "Il perimetro della riserva di giurisdizione del Giudice Sportivo"
Consiglio di Stato, Sez. Quinta, n. 5554-2017. "Principio di autonomia tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico generale
Consiglio di Stato, Sez. Quarta n. 135-2018 "Classificazione acustica degli impianti sportivi, il sindacato del Giudice amministrativo deve limitarsi al controllo dell’iter logico formale adottato dal Comune"
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