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FIPAV 40/2018: Tutela dell'attività del Comitato Territoriale.

 

Titolo

Tutela dell’attività del Comitato Territoriale

 

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Tribunale Federale FIPAV (Comunicato ufficiale n. 40 del 6 febbraio 2018)

Massima

I tesserati che si attivano per svolgere un’attività, che i regolamenti della Federazione delegano al Comitato, al di fuori delle sedi federali, incorrono in un comportamento che viola le più elementari regole di lealtà e correttezza.

È configurabile l’aggravante di cui all’art. 102 Reg. Giur. FIPAV, in ragione delle cariche ricoperte e della modalità di azione dei tesserati.

Keywords

Sanzioni disciplinari,aggravanti, attività del Comitato Territoriale, violazioni principi lealtà e correttezza

Commento

La fattispecie in esame riguarda la condotta di alcuni tesserati che, per far fronte alle difficoltà createsi dalle dimissioni del Commissario per la designazione arbitri provinciali, ponevano in essere un’iniziativa per raccogliere le firme di arbitri locali. La volontà dei promotori di tale iniziativa si era rivelata nei fatti quella di indirizzare l’attività del Comitato, esautorando l’opera del Presidente eletto. Invero, gli incolpati, in riunioni non ufficiali, avevano “complottato” affinché potessero decidere loro, al di fuori degli organi federali e delle sedi deputate per le discussioni e decisioni, su un’attività che compete al Comitato e ai suoi rappresentanti eletti.

Il Tribunale Federale, accogliendo il deferimento della Procura Federale, ha ritenuto che i comportamenti dei soggetti coinvolti nell’illecito violavano i principi di lealtà e correttezza per avere i medesimi concorso nell’iniziativa di una raccolta firme tra arbitri locali e per la diffusione di un verbale del Consiglio Territoriale non ufficiale in quanto privo della firma del Presidente.

Secondo il Tribunale Federale, quindi, qualsiasi attività che i regolamenti attribuiscono al Comitato Territoriale, è da ritenersi inammissibile se posta in essere da soggetti estranei al Comitato o, che in ogni caso, agiscano fuori dalle sedi federali preposte.

Tenuto conto della cariche e delle modalità di azione degli incolpati, a quest’ultimi venivano addebitate le aggravanti di cui all’art. 102 del Reg. Giur., lettere A, C e J, per aver commesso il fatto con abuso di poteri, aver indotto altri tesserati a violare le norme della FIPAV e per aver commesso l’illecito allo scopo di assicurare ad altri un vantaggio ingiusto.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano.

 

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