FIP 121/2018 "Ingerenza sociale e federale di tesserato vincolato ad altra società sportiva".
Titolo |
Ingerenza sociale e federale di tesserato vincolato ad altra società sportiva. |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIP (Comunicato n. 121 del 23 febbraio 2018) |
Massima |
La società sportiva che consente l’ingerenza nella propria vita sociale e federale di soggetti che non siano propri tesserati, incorre nella violazione dei principi di lealtà e correttezza del regolamento. |
Keywords |
Sanzioni disciplinari, ingerenza nella vita sociale e federale, tesseramento, principi lealtà e correttezza. |
Commento |
Nella fattispecie in esame, il dirigente di una società affiliata alla FIP usufruiva della consulenza tecnico-sportiva di un soggetto esterno alla società, peraltro vincolato contrattualmente con altra società affiliata alla medesima Federazione. Secondo la Procura, il comportamento posto in essere comportava la violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di giustizia, contravvenendo, difatti, ai principi di lealtà e correttezza propri della FIP e ciò sia per il consulente, in quanto legato da rapporto contrattuale con altra società, sia per la società sportiva che si era avvalsa dell’attività di consulenza. Ai sensi dell’art. 44, c. 3, del R.G., il dirigente che consenta l’ingerenza nella vita federale e sociale da parte di soggetti non tesserati incorre in illecito disciplinare, contravvenendo ai principi di lealtà e correttezza promossi dalla Federazione. Esaminando criticamente la decisione, si osserva che la norma mira a sanzionare quei dirigenti che si avvalgano di soggetti non tesserati e, quindi, estranei alla Federazione e all’ordinamento sportivo in generale. Nel caso di specie, risulta che il consulente fosse tesserato per la FIP, seppur per il tramite di altra società sportiva, e, quindi, non ricorrerebbe la fattispecie prevista dalla norma. Interessante, invece, il principio espresso dal Tribunale con riferimento alla posizione del consulente esterno, in quanto viene considerato in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza il fatto di essere contrattualmente legato ad una società sportiva e fornire contemporaneamente consulenza per altra società. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |