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FIDAL 30/2017: Sulla responsabilità oggettiva delle società sportive in ambito disciplinare

 

Titolo

Sulla responsabilità oggettiva delle società sportive in ambito disciplinare

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Tribunale Federale FIDAL (Comunicato Ufficiale n. 30 del 06.11.2017)

Massima

La Società sportiva è oggettivamente responsabile, ex art. 1 comma 3 lettera B del Regolamento di Giustizia FIDAL, per condotte contrarie alle norme federali, e più in generale dell’ordinamento sportivo, poste in essere da un proprio Tesserato, anche se questi, al momento della commissione del fatto era stato sospeso dalla Società stessa.

E’ configurabile l’attenuante generica di cui all’art. 9 del Regolamento di Giustizia FIDAL nella circostanza che il Tesserato agisca, contravvenendo alle norme federali, su iniziativa del tutto personale.

Keywords

Responsabilità oggettiva, attenuanti generiche

Commento

La fattispecie in esame riguarda la condotta di un tesserato che decideva di partecipare ad una manifestazione di rilevanza federale senza esservi iscritto e senza il pettorale sociale, avendo subito un provvedimento di sospensione della società di appartenenza per una serie di illeciti.

In ambito FIDAL, la responsabilità oggettiva è prevista dall’art. 1 comma 3 lettera B del Regolamento di Giustizia, in cui si afferma che “Le Società e le Associazioni che costituiscono la FIDAL...b) sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari”.

Il Tribunale Federale ha ritenuto responsabile la Società per il comportamento tenuto dal proprio Atleta, ritenendo irrilevante il fatto che lo stesso fosse stato sospeso dalla medesima Società in un periodo antecedente al verificarsi del fatto imputato al Tesserato.

Tale orientamento è sintomatico dell’importanza in ambito sportivo della responsabilità oggettiva che costituisce un principio cardine dell’intero sistema, che attribuisce alla società sportiva il ruolo di vero e proprio garante verso la Federazione per le condotte dei propri tesserati.

Le particolari circostanze del caso sono state però valutate dall’organo giudicante in ottica sanzionatoria, in quanto il Tribunale ha deciso di comminare alla Società il minino della sanzione, applicando le attenuanti generiche. I motivi rilevati sono stati la lievità del fatto commesso dal Tesserato e il suo agire in via tutto autonoma, dal momento che la scelta di partecipare alla gara senza esserne iscritto e di non indossare il pettorale sociale era stata una sua personale scelta.

Autore

Avv. Cristiano Novazio