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Decisione della Commissione di disciplina UITS, 16 maggio 2018 "Negato rinnovo d’iscrizione al “socio” di una sezione federale"

Titolo

Negato rinnovo d’iscrizione al “socio” di una sezione federale

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione della Commissione di disciplina della UITS (pubblicata il 16.5.2018)

Massima

L’iscrizione alla Sezione TSN (Tiro a Segno Nazionale) ha carattere continuativo. Pertanto, la richiesta di rinnovo dell’iscrizione avanzata da un associato non è inquadrabile come “domanda di ammissione a socio volontario”, riferibile soltanto alla prima iscrizione alla Sezione.

Keywords

Rinnovo iscrizione; sanzione socio; violazione norme statutarie

Commento

Nel marzo del 2018 il Consiglio Direttivo di una sezione provinciale di Tiro a Segno Nazionale (TSN) notificava al ricorrente il provvedimento con cui veniva rigettata la domanda dal medesimo presentata per il rinnovo annuale di iscrizione alla Sezione di TSN. Il ricorrente impugnava la decisone e, lamentando l’omissione dei motivi di rigetto, ne chiedeva l’annullamento e la sua conseguente iscrizione alla Sezione TSN per l’anno 2018.

Solo in occasione del procedimento instaurato davanti alla Commissione di Disciplina, organo giudicante della Federazione UITS, si conoscevano le ragioni del diniego, da riscontrarsi sostanzialmente in una condotta posta in essere dal tesserato contraria al regolamento di Giustizia UITS. 

La Commissione decideva per l’accoglimento delle pretese formulate dal reclamante poiché, secondo l’organo giudicante, il provvedimento era stato erroneamente adottato ex art. 3, co. 6, dello Statuto delle Sezioni anziché ai sensi del successivo art. 25, co. 8 e 9.

A parere della Commissione, il Consiglio Direttivo, nel voler sanzionare il socio, ha commesso un errore di inquadramento della fattispecie, poiché l’art. 3, co, 6, affermando che “L’iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o  negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione e/o pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Provibiri o al Provibiro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento…”, fa riferimento alla sola prima richiesta di iscrizione. La sospensione o la negata iscrizione non può essere adottata allo scopo di sanzionare un soggetto già iscritto.

In tale circostanza sarebbe stato corretto applicare il provvedimento di cui all’art. 25, co. 8 e 9, sopra richiamato, nel quale, è previsto che “In caso di necessità ed urgenza il Presidente di Sezione, allorquando sussistano fondati motivi, può sospendere l’iscritto in via cautelare. Il provvedimento di sospensione, debitamente motivato, ha effetto immediato e la durata massima di 30 giorni. La sospensione inibisce ogni forma di attività sociale e sportiva nonché l’accesso al poligono. Il Presidente dovrà, entro 24 ore dall’adozione del provvedimento di sospensione, informare l’iscritto e, il Presidente del Collegio dei Provibiri o il Provibiro (qualora sia stato istituito l’Organo), dandone tempestivamente comunicazione formale all’UITS”.

L’inquadramento nell’art. 25, co. 8 e 9, spiega la Commissione, è data dal fatto che l’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo, il che comporta che la richiesta di rinnovo non è una domanda di ammissione che ricadrebbe invece nell’alveo dell’art. 3, co. 6.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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