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Decisione del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA - C.U. N. 412 DEL 24.05.2024

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA - C.U. N. 412 DEL 24.05.2024

Estremi provvedimento

Corte Federale D’Appello, Sez. I, decisione N. 0001/CFA/2024-2025 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0138/CSA/2023-2024 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Fabrizio D’Alessandri (Componente), Antonino Anastasi (Componente relatore)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 4, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

L’art. 19, commi 4 e 6, CGS FIGC prevede che: «4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine, le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni».

«6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni».

 

L’art. 21, commi 1, 2, 6 e 7, CGS dispone che: «1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2.

«2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo».

«6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive».

 

«7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6».

 

L’art. 44, comma 5, CGS sancisce che: «tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sez. I, n. 0001/CFA/2024-2025 respinge il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio –Delegazione Provinciale di Latina, contro B.I. e C.T.

La vicenda esaminata trae origine dalla decisione del Giudice Sportivo territoriale che, con Comunicato Ufficiale n. 105 del 2024, aveva irrogato nei confronti di B.I. e C.T.,  tesserati per la Società A.S.D Città di Lenola, la sanzione della squalifica per una giornata ciascuno per aver commesso delle infrazioni nel corso di una gara della Coppa provinciale juniores per la stagione 2022/2023.

 

In tale competizione i giocatori non avevano scontato la squalifica, in quanto la Società A.S.D. Città di Lenola era stata eliminata immediatamente dal Campionato.

Successivamente, la Procura Federale deferiva i tesserati per aver violato gli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, CGS, per aver, appunto, gli stessi partecipato alla gara A.S.D. Sterparo – A.S.D. Città di Lenola del 1.10.2023, valevole per il Campionato di Promozione, sebbene avessero dovuto ancora scontare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con il provvedimento di cui sopra.

 

Secondo l’organo inquirente, essendo entrambi i giocatori passati dalla squadra juniores alla prima squadra, essi avrebbero dovuto scontare la squalifica in quel Campionato, ovvero nella prima gara ufficiale della propria squadra.

Il Tribunale Federale, con la decisione impugnata in questa sede, aveva prosciolto i deferiti, sostenendo che gli stessi, in virtù dell’età inferiore ai 19 anni, appartenevano ancora alla categoria juniores e che, quindi, avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara utile della squadra juniores.

La Procura Federale impugnava la decisione del Tribunale Federale con rituale reclamo chiedendone l’integrale riforma e sostenendo, sotto diversi aspetti, la violazione dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

 

L’organo inquirente sosteneva che la tesi avanzata dal Tribunale Federale non poteva essere accolta, in quanto rendeva inefficace il criterio della effettività delle sanzioni, che assume un ruolo cardine all’interno dell’Ordinamento Sportivo.

La Procura ribadiva che i tesserati, anche se transitati all’interno della prima squadra, avrebbero dovuto scontare la sanzione della squalifica in quella sede, essendo del tutto impossibile che la stessa potesse essere scontata nelle competizioni della squadra juniores. 

Si costituivano nel presente giudizio B.I e C.T., i quali, oltre ad insistere sul rigetto del reclamo, affermavano di essere ancora componenti della squadra juniores della A.S.D. Città di Lenola, con la quale avevano scontato la squalifica e poi partecipato a diverse gare ufficiali. 

 

La Corte Federale D’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Procura Federale,

La Corte, preliminarmente, rammentava che l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva sancisce che le squalifiche irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva riguardo a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitato Regionali, devono essere scontate nelle rispettive competizioni e che le stesse sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle di cui sopra, devono essere espiate nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni. Altresì, l’art. 21 del CGS regola l’esecuzione delle predette sanzioni.

 

Con riferimento a tali disposizioni, secondo la Corte si evincevano due principi fondamentali riguardo l’esecuzione delle sanzioni.

In primo luogo, risaltava il criterio dell’effettività e dell’afflittività della sanzione, previsto dall’art. 44, comma 5, CGS, secondo cui tutte le sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. Come evidenziato da costante giurisprudenza della medesima Corte, tale assunto è finalizzato a tutelare i principi fondamentali dell’Ordinamento Sportivo imponendo, da un lato, che la sanzione sia proporzionale alla gravità dell’illecito commesso e al disvalore sociale della condotta posta in essere dall’autore del fatto, e, dall’altro, che la pena irrogata deve essere scontata effettivamente e concretamente e non in modo fittizio, ovvero a discrezione della società di appartenenza del tesserato. 

 

Il secondo principio che emergeva era quello dell’omogeneità, secondo cui la sanzione deve essere scontata nella stessa categoria e competizione nella quale l’autore del fatto ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Più volte è stato chiarito che, in fase esecutiva, il principio che deve essere applicato preliminarmente è quello della omogeneità, il quale, tuttavia, in alcuni contesti, cede al principio dell’effettività della sanzione, in quanto la stessa potrebbe restare legata ad una circostanza meramente teorica.

Con riferimento al caso in esame, la Corte evidenziava che operavano i principi dell’omogeneità delle competizioni e dell’ultrattività delle sanzioni residue non scontate, previsti rispettivamente dall’art. 21, commi 2 e 6, CGS e non anche dal comma 7.

 

In conclusione, il Collegio affermava che i tesserati dovevano scontare la sanzione nelle gare della stessa categoria in cui erano stati squalificati, in quanto l’assunto contenuto nella norma speciale, di cui al comma 7 dell’art. 21, CGS, presuppone che il giocatore abbia cambiato categoria “anagrafica” e, pertanto, si trovi impossibilitato a scontare la pena nella categoria pregressa.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello respingeva il reclamo proposto Procura Federale.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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