Seleziona la tua lingua

Image

Corte Sportive d’appello territoriale FIGC-LND. “La società ospitante ha l’obbligo di custodire l’autovettura dell’arbitro”

Titolo

La società ospitante ha l’obbligo di custodire l’autovettura dell’arbitro

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Corte Sportiva di Appello Territoriale FIGC-LND CR Lombardia (C.U. n. 24 del 31 ottobre 2018)

Massima

In capo alla società ospitante vi è l’obbligo di custodia dell’autovettura dell’arbitro, con conseguente sanzione in caso di violazione

Keywords

Obbligo di custodia autovettura arbitro; violazione dell’obbligo; sanzione a carico della società

Commento

Con Comunicato Ufficiale n. 24 del 31 ottobre u.s., la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso la FIGC-LND del Comitato Regionale Lombardia si è pronunciata in merito al reclamo proposto dalla società ASD Castrezzato avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 22 del 18 ottobre u.s.

Con tale provvedimento, il GS aveva disposto l’ammenda di Euro 150,00 per i danni subiti dall’autovettura del direttore di gara, ricevuta in custodia dall’ASD, società ospitante, che aveva impugnato la decisione “lamentando che nessun danno aveva subito l’autovettura dell’arbitro, in quanto l’autovettura al momento della consegna presentava numerosi graffi e striature”.

I motivi dell’impugnazione suggeriscono, anzitutto, che non ci sono dubbi sull’esistenza dell’obbligo, a carico della società ospitante, di presa in consegna dell’autovettura dell’arbitro e che, quindi, in capo alla società medesima– in quanto temporanea detentrice della cosa – sorge l’ulteriore obbligo di vigilare e custodire la res.

Dalla mancata osservanza di tali obblighi, nasce la sanzione alla società responsabile, quantificata, nel caso di specie, in Euro 150,00, cifra contestata dall’ASD Castrezzato in sede di reclamo.

Di fondamentale importanza, ai fini della decisione, il contenuto del rapporto arbitrale, al quale è allegato il modulo con dichiarazione di custodia dell’autovettura dell’arbitro, da cui si evince che, al momento della consegna, l’autovettura presentava soltanto uno sfregio leggero sul paraurti anteriore destro, mentre, al momento della riconsegna, si rilevavano ulteriori due righe, una orizzontale, sulla portiera del lato sinistro passeggero, e l’altra verticale, sulla portiera del guidatore lato sinistro.

Pertanto, dal momento che nessuna riserva e/o contestazione è stata sollevata dalla società reclamante sul modulo in questione (dalla stessa debitamente sottoscritto), la Corte ha concluso che la decisione del Giudice Sportivo fosse corretta e, dunque, meritevole di conferma.

A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere qualora la società ospitante avesse contestato immediatamente il rapporto arbitrale contenente la dichiarazione di custodia dell’autovettura, anziché proporre reclamo in sede successiva.

Autore

Carlo Rombolà, Avvocato in Roma

 

Scarica qui il testo del provvedimento in PDF