Comunicato Ufficiale Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sezioni Unite (n. 9/TFN del 23 luglio 2018) "Rilevanza dei messaggi WhatsApp per la configurazione di tentativo illecito sportivo".
Titolo |
Rilevanza dei messaggi WhatsApp per la configurazione di tentativo illecito sportivo |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Comunicato Ufficiale Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sezioni Unite (n. 9/TFN del 23 luglio 2018). |
Massima |
L’invio di sms a mezzo dell’applicativa di messaggistica WhatsApp al fine di alterare il risultato di un incontro di calcio è idoneo a configurare il tentativo di illecito sportivo, inteso come illecito a consumazione anticipata, a prescindere, quindi, dall’effettiva alterazione della gara, purché sia stato percepito come tale dai destinatari e presenti un minimo di concretezza |
Keywords |
Messaggi WhatsApp; illecito sportivo; tentativo di illecito; elemento soggettivo (percezione del tentativo); elemento oggettivo (minimo concretezza della proposta) |
Commento |
La pronuncia in commento è stata resa a seguito del deferimento del calciatore Emanuele Calaiò per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara Spezia-Parma del 18 maggio u.s., valevole per il Campionato di Serie B dello scorso anno, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minore impegno agonistico da parte dei calciatori Filippo De Col e Claudio Terzi, inviando loro, a tale scopo, alcuni messaggi WhatsApp. La difesa del calciatore, previamente evidenziata l’assenza di precedenti specifici in capo all’atleta, ha contestato il significato attribuito dalla Procura Federale al contenuto dei messaggi, che, a detta di Calaiò, andavano invece riferiti alla propria incolumità fisica. Inoltre, sempre a detta dell’incolpato, il tono dei messaggi era evidentemente scherzoso, anche se tale,in effetti, non è stato percepito da Del Col e Terzi, i quali hanno tempestivamente informato la loro società, lo Spezia Calcio, circa l’accaduto. In base a tali circostanze, il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto di accogliere il deferimento del calciatore, individuando nella condotta di Calaiò tutti gli elementi caratterizzanti l’illecito sportivo in quanto figura di illecito “a consumazione anticipata”, “che si realizza cioè, anche al compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (i.e.: l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante dell’illecito”, e individuando così “tale tentativo, …, nel mero compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare, così discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco”. Il Tribunale Federale Nazionale, inoltre, precisa che, sempre a differenza di ciò che accade in diritto penale, per irrogare una condanna per illecito sportivo non è necessario il superamento di ogni ragionevole dubbio, bensì soltanto un grado di prova superiore al generico livello probabilistico: un elemento che, secondo i giudici federali, è possibile rilevare nel caso di specie con riferimento alla condotta di Calaiò, potenzialmente idonea ad alterare il risultato della partita. |
Precedenti conformi |
CAF (C.U. n. 1/C del 14.07.2006); Corte Federale (C.U. n. 2/CF del 04.08.2006); Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 48/TFN 2015/2016); Corte di Giustizia Federale (S.U., 21.08.2012, in C.U. n. 37/CGF); Corte Federale d’Appello (CFA del 09.09.2015 in C.U. n. 21/CFA – 2015/2016) |
Autore |
Carlo Rombolà, Avvocato in Roma |